Cassazione Civile, Ordinanza n. 05332/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui venivano irrogate sanzioni per euro 549.858,75 in relazione all'IVA 2002, connesse a un tributo che risultava già definito mediante condono ai sensi della L. n. 289 del 2002. La società contribuente aveva impugnato l'atto ottenendo accoglimento in primo grado; in appello la CTR aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale della società. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale con un solo motivo, mentre la società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato con nove motivi. Nelle more, la società ha chiesto la sospensione del giudizio dichiarando di avere presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, successivamente, ha depositato istanza di estinzione del giudizio per mancata notifica di diniego da parte dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza della contribuente, ritenendo dimostrati i presupposti per il perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018. Ha inoltre rilevato che, trattandosi di sanzioni collegate a tributi comunque definiti, per la definizione non era dovuto alcun importo ai sensi del comma 3 della medesima norma. In ogni caso, poiché non era stata presentata entro il termine del 31 gennaio 2020 istanza di trattazione, il processo è stato dichiarato estinto anche ai sensi del comma 13 dell'art. 6 citato. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
Per le sanzioni collegate a tributi già definiti, la definizione agevolata non richiede il versamento di alcun importo.
La domanda di definizione agevolata, se accompagnata dai presupposti richiesti, consente il perfezionamento della procedura e giustifica l'accoglimento dell'istanza di estinzione del giudizio.
In mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- La presentazione di una valida domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, quando ne ricorrano i presupposti, può determinare l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
- Per le sanzioni collegate a tributi già definiti, la definizione agevolata non comporta il pagamento di somme, se la disciplina applicabile lo prevede espressamente.
- La mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine fissato dalla normativa sulla definizione agevolata comporta l'estinzione del processo.
- Quando il giudizio è estinto per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
Come è indicizzato
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