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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8227/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di patteggiamento limitatamente alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile. Il ricorrente ha dedotto: (1) illegittimità della liquidazione delle spese in misura onnicomprensiva e non dettagliata, in contrasto con i criteri del d.m. giustizia n. 37/2018; (2) illegittimità della condanna a rifondere le spese della parte civile perché la costituzione della parte civile nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p. (udienza per decisione sulla richiesta di applicazione della pena) è in linea di principio preclusa e, se la parte offesa era consapevole che la costituzione non poteva condurre al risarcimento, non sussiste titolo per la rifusione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso: ha ritenuto che la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile è illegittima quando, al momento della costituzione, la partecipazione della parte civile non fosse funzionale alla tutela dei suoi interessi civili (ossia quando fosse noto che la costituzione non poteva portare alla condanna al risarcimento). Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e successivi precedenti, precisando che la condanna alle spese non deriva automaticamente dalla mera partecipazione della parte civile ma dal principio di soccombenza. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente alla condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che è stata eliminata. Il primo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione concordata con conseguente decisione sull'applicazione della pena e prevede la possibilità di condanna dell'imputato alle spese processuali in favore della parte civile se questa ha partecipato al procedimento; la Corte chiarisce però che la condanna alle spese va motivata dal principio di soccombenza e non è automatica per la sola partecipazione.

  • art. 447 cod. proc. pen.

    Regola l'udienza fissata per decidere sulla richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari; la giurisprudenza e la Corte sottolineano che in tale udienza la costituzione della parte civile è nella sostanza preclusa e, se la parte offesa era a conoscenza dell'inidoneità della costituzione a ottenere il risarcimento, la rifusione delle spese è illegittima.

  • art. 458 cod. proc. pen.

    Richiamato nel gravame come norma tra quelle rilevanti per l'intervento delle parti private nel procedimento, contestata in relazione alla legittimità della costituzione e delle relative spese; la Corte però decide con riferimento al principio di funzione della partecipazione della parte civile.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione (lett. b, c) usati dal ricorrente per dedurre vizi di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla illegittimità della condanna alle spese.

  • d.m. giustizia n. 37 del 2018

    Regola i criteri di liquidazione degli onorari e delle spese; il ricorrente contestava la liquidazione onnicomprensiva senza distinguere le voci secondo quel decreto, ma il motivo è stato assorbito e non decisivo per l'annullamento.

Massime di principio

  • In un'udienza fissata ai sensi dell'art. 447 c.p.p. (decisione sulla richiesta di applicazione della pena) la costituzione della parte civile è, di regola, inefficace se la parte offesa è a conoscenza dell'accordo tra imputato e pubblico ministero e della conseguente impossibilità di ottenere la condanna risarcitoria; in tal caso non spetta alla parte civile la rifusione delle spese processuali.
  • La condanna dell'imputato al pagamento delle spese in favore della parte civile non è automatica per la sola partecipazione di quest'ultima: occorre che la partecipazione sia funzionale alla tutela di un interesse civile e che sussista il principio di soccombenza.
  • Se la costituzione della parte civile è ammessa dal giudice nonostante un divieto formale, la valutazione sull'ammissibilità della rifusione delle spese deve considerare se la costituzione era idonea a conseguire un risultato utile; la conoscenza preventiva dell'inidoneità esclude il diritto alle spese.
  • Per contestare la liquidazione onnicomprensiva delle spese è opportuno chiedere la specificazione delle singole voci e l'applicazione dei criteri del d.m. n. 37/2018; l'assenza di motivazione sulla quantificazione può essere oggetto di impugnazione anche se, nel caso esaminato, tale motivo è stato assorbito.
  • È strategico, se si ritiene illegittima la costituzione della parte civile in udienza per patteggiamento, eccepire tempestivamente la nullità o l'illegittimità della costituzione in sede di merito e impugnazione per evitare la condanna alle spese.

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