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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24034/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce dall'incasso, presso una banca negoziatrice, di un assegno di euro 10.000 emesso all'ordine di una compagnia assicurativa e consegnato da un cliente come premio per una polizza vita. Il titolo era stato presentato all'incasso da un subagente assicurativo mediante una girata ritenuta falsa; anni dopo il cliente chiese il riscatto della polizza, e la società che aveva operato come agente assicurativo sostenne di aver subito un pregiudizio patrimoniale anche per effetto della condotta della banca che aveva pagato il titolo a soggetto diverso dal beneficiario. In primo grado la domanda fu accolta solo nei confronti del subagente; in appello quest'ultimo ottenne riforma della decisione. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società dedusse violazione degli artt. 99, 106, 112 e 183 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto inammissibile la domanda estesa nei confronti del subagente. In sintesi, la ricorrente sosteneva che, poiché il convenuto aveva chiamato in causa il terzo indicando in lui l'unico responsabile del fatto illecito, l'estensione della domanda attorea nei confronti del terzo doveva operare automaticamente, senza necessità di un'apposita istanza; inoltre, petitum e causa petendi sarebbero rimasti invariati e la presenza di un rapporto contrattuale tra attrice e subagente non avrebbe impedito la prospettazione di responsabilità aquiliana del danneggiante.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura contro la declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti del terzo chiamato. Ha cassato la sentenza d'appello e rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, quando il convenuto chiama in causa un terzo indicando in lui il soggetto responsabile della pretesa azionata dall'attore, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo se il rapporto giuridico dedotto dall'attore e quello evocato nella chiamata risultano oggettivamente identici. Nel caso concreto, l'azione dell'attrice verso la banca negoziatrice e la chiamata in causa del subagente da parte della banca ruotavano entrambe attorno all'accertamento di un fatto illecito; pertanto non era necessaria una formale nuova domanda. È stato inoltre chiarito che la possibile esistenza di un rapporto contrattuale tra attrice e subagente non impediva la configurazione della responsabilità aquiliana di quest'ultimo.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il motivo è stato accolto per erronea applicazione delle regole processuali sull'estensione della domanda al terzo chiamato.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato quale norma asseritamente violata in relazione all'assetto della domanda e alla sua estensione processuale.

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla chiamata in causa del terzo da parte del convenuto.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla necessità o meno di una domanda espressa nei confronti del terzo.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla tempestività e modalità di formulazione dell'estensione della domanda nei confronti del terzo.

Massime di principio

  • Quando il convenuto chiama in causa un terzo affermando che questi sia il vero responsabile del fatto dedotto in giudizio, la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo, anche senza un'apposita istanza dell'attore.
  • Ai fini dell'estensione automatica della domanda non è decisiva la qualificazione formale della chiamata come garanzia propria o impropria, ma l'oggettiva identità del rapporto giuridico dedotto dall'attore e di quello introdotto con la chiamata del terzo.
  • Se l'azione dell'attore è fondata su un fatto illecito, la circostanza che tra attore e terzo esista anche un rapporto contrattuale non esclude che il terzo possa essere convenuto o chiamato a rispondere anche a titolo extracontrattuale, ove ne ricorrano i presupposti.
  • In caso di estensione automatica della domanda al terzo, petitum e causa petendi restano invariati: il terzo risponde per il medesimo titolo posto a fondamento della domanda originaria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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