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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08870/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi comuni, integralmente sovrapponibili, proposti avverso una sentenza resa dal G.U.P. ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., quindi una pronuncia di applicazione della pena su richiesta. I ricorrenti contestavano, in sostanza, la corretta qualificazione giuridica delle condotte loro ascritte, sostenendo l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte osserva però che le censure, pur formalmente riferite alla qualificazione giuridica, si fondano in realtà su argomentazioni attinenti al profilo soggettivo e su verifiche in fatto, incompatibili con l'ambito dell'impugnazione ammessa contro il patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma. Le doglianze proposte non rientravano in tali casi, perché soltanto apparentemente dirette contro la qualificazione giuridica e, in realtà, rivolte a questioni di fatto e di elemento soggettivo. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base del provvedimento di patteggiamento impugnato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sole tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità de plano dei ricorsi

  • art. 616 c.p.p.

    comporta, a seguito dell'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    aggravante la cui inapplicabilità veniva dedotta dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile nel perimetro del ricorso contro il patteggiamento

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammissibili solo nei rigorosi limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze che, pur mascherate da violazioni di legge, richiedano valutazioni di fatto o del profilo soggettivo sono inammissibili.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento per contestare la qualificazione giuridica quando la critica presupponga una rivisitazione del fatto o della base conoscitiva dell'imputazione.
  • L'inammissibilità del ricorso dichiarata de plano determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativi
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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