Cassazione Penale, Ordinanza n. 08870/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi comuni, integralmente sovrapponibili, proposti avverso una sentenza resa dal G.U.P. ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., quindi una pronuncia di applicazione della pena su richiesta. I ricorrenti contestavano, in sostanza, la corretta qualificazione giuridica delle condotte loro ascritte, sostenendo l'inapplicabilità dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. La Corte osserva però che le censure, pur formalmente riferite alla qualificazione giuridica, si fondano in realtà su argomentazioni attinenti al profilo soggettivo e su verifiche in fatto, incompatibili con l'ambito dell'impugnazione ammessa contro il patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione della sentenza di patteggiamento alle sole ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla norma. Le doglianze proposte non rientravano in tali casi, perché soltanto apparentemente dirette contro la qualificazione giuridica e, in realtà, rivolte a questioni di fatto e di elemento soggettivo. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p.: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del provvedimento di patteggiamento impugnato
limita l'impugnabilità della sentenza di applicazione della pena su richiesta alle sole tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma
consente la declaratoria di inammissibilità de plano dei ricorsi
comporta, a seguito dell'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
aggravante la cui inapplicabilità veniva dedotta dai ricorrenti, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile nel perimetro del ricorso contro il patteggiamento
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le impugnazioni sono ammissibili solo nei rigorosi limiti stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le doglianze che, pur mascherate da violazioni di legge, richiedano valutazioni di fatto o del profilo soggettivo sono inammissibili.
- Non è consentito utilizzare il ricorso per cassazione avverso il patteggiamento per contestare la qualificazione giuridica quando la critica presupponga una rivisitazione del fatto o della base conoscitiva dell'imputazione.
- L'inammissibilità del ricorso dichiarata de plano determina l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08859/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08860/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08861/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08862/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08863/2026 del 09/03/2026
- ordinanza_penale · 9 mar 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 08864/2026 del 09/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →