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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10535/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata prima dell’udienza e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della sola controricorrente RED SEA SPV S.r.l., liquidandole in euro 10.200,00 oltre accessori. Per le altre parti non ha liquidato spese, richiamando l’art. 391, comma 4, c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti di revocatoria ordinaria promossi da un creditore originario e poi da una società cessionaria del credito, per far dichiarare inefficaci nei propri confronti alcuni atti dispositivi compiuti da una debitrice: la cessione ai figli della nuda proprietà di due immobili e della nuda proprietà del capitale sociale di una società, nonché la rinuncia all’usufrutto sui medesimi beni. Il tribunale aveva ritenuto sussistenti, almeno per parte delle domande, l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto agli atti, l’eventus damni e il consilium fraudis; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione la debitrice ha proposto tre motivi avverso la sentenza di appello, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso. La Corte ha dato atto che l’atto di rinuncia risultava accettato solo da alcuni controricorrenti e non da tutti nei modi richiesti, rilevando inoltre l’assenza di sottoscrizione e di poteri del difensore della società cessionaria a rinunciare o transigere. Nonostante ciò, ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia e ha regolato le spese nei limiti ritenuti dovuti nei confronti della sola società cessionaria.

Norme richiamate

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    È richiamato per escludere la liquidazione delle spese nei confronti delle altre parti diverse dalla controricorrente in favore della quale sono state liquidate.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio di legittimità quando intervenga ritualmente prima della decisione.
  • La regolazione delle spese nel giudizio estinto per rinuncia segue le regole speciali dell’art. 391, comma 4, c.p.c., con possibile liquidazione solo nei confronti della parte rispetto alla quale ricorrono i presupposti processuali rilevanti.
  • L’efficacia dell’accettazione della rinuncia richiede la sottoscrizione dei difensori muniti del potere di accettarla; in mancanza di potere di rinunciare o transigere, la dichiarazione del difensore non può produrre gli effetti negoziali relativi al credito o agli atti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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