Cassazione Penale, Sentenza n. 42588/2024 del 20/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente lamentava che la Corte di cassazione, nel dichiarare inammissibile la sua "richiesta di restituzione nel termine" ex art. 625-bis c.p.p., non avrebbe compreso il reale contenuto delle censure: non si sarebbe trattato di una contestazione sul merito della tardività, bensì di denunzia di vizi procedurali avvenuti nel giudizio di legittimità. In particolare si deduceva che il ricorso era stato deciso dalla Quinta Sezione senza convocazione di udienza e senza avviso alle parti, che l'ordinanza non era stata notificata (violazione dell'art. 591 comma 3 c.p.p.) producendo nullità assoluta, che l'imputato aveva chiesto con istanza ex art. 175 c.p.p. la fissazione di udienza per rimediare, e che nel provvedimento di cumulo della Procura generale era indicata una sentenza della Cassazione (n. 29424/2023) non riferibile a Daveti.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcun "errore di fatto" percettivo imputabile alla sentenza impugnata, richiamando l'interpretazione consolidata dell'art. 625-bis c.p.p. secondo cui il rimedio opera soltanto per errori percettivi nella lettura degli atti che abbiano inciso sulla decisione. È stato confermato che l'ordinanza Sez. 5 n. 47551/2023 poteva legittimamente essere emessa con la procedura de plano prevista dall'art. 610, comma 5-bis c.p.p. (decisione in camera di consiglio senza formalità e senza avviso alle parti) e che l'omessa notifica dei provvedimenti della Corte di cassazione è irrilevante perché gli atti sono consultabili sulla piattaforma informatica. La presunta errata indicazione della sentenza nel provvedimento di cumulo è stata ritenuta estranea alla materia del ricorso straordinario e irrilevante. È stato inoltre ricordato che il ricorrente aveva già promosso altro procedimento ex art. 625-bis, dichiarato inammissibile (Sez. 1 n. 13042/2024). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il rimedio ex art. 625-bis è circoscritto agli "errori di fatto" intesi come errori percettivi derivanti da svista o equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio che abbiano influenzato la decisione; non rientra la semplice omissione di esame di motivi a meno che non derivi da tale disattenzione percettiva e avrebbe inciso incontrovertibilmente sul esito.
art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
«Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso»
Consente alla Corte di dichiarare de plano l'inammissibilità del ricorso senza formalità (camera di consiglio, senza avvisi alle parti) per le ipotesi indicate; la procedura de plano è corretta e legittima quando ricorrono quelle ipotesi.
Riferita nella parte relativa alla notifica (comma 3) e alle cause di inammissibilità indicate al comma 1; la Corte ha ritenuto che l'assenza di notifica dei provvedimenti della Cassazione non sia rilevante perché tali provvedimenti sono consultabili tramite piattaforma.
art. 591 comma 3 cod. proc. pen.
La dedotta violazione di notifica richiamata dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante dalla Corte, che ha osservato la prassi di consultazione informatica dei provvedimenti della Cassazione.
Strumento menzionato dal ricorrente per chiedere la fissazione di udienza al fine di sanare una presunta nullità; la Corte ha ritenuto la questione ininfluente ove l'ordinanza iniziale sia legittima.
Richiamato nel testo dell'art. 610 comma 5-bis (esclusione dell'inosservanza di talune disposizioni); in concreto la Corte ha interpretato che l'ambito di decisione de plano esclude osservazioni formali che non siano tra quelle espressamente escluse.
Massime di principio
- Il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato agli "errori percettivi" nella lettura degli atti: per avere successo occorre dimostrare che la Corte non ha letto o ha frainteso materialmente una risultanza documentale e che ciò ha determinato un diverso esito decisorio.
- La procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis c.p.p. legittima decisioni senza udienza e senza avviso alle parti per le ipotesi tassative indicate; la mancata convocazione non è di per sé un vizio se il motivo di inammissibilità rientra nelle fattispecie disciplinate.
- La mancata notifica di provvedimenti della Corte di cassazione è, di regola, irrilevante quando gli atti sono accessibili alle parti tramite la piattaforma informatica; contestarla richiede mostrare una norma che imponga la notifica nel caso concreto.
- Errori o inesattezze commessi da uffici diversi (es. errata indicazione di una sentenza in un provvedimento di cumulo della Procura generale) sono, salvo collegamento diretto con la decisione impugnata, di regola estranei al rimedio ex art. 625-bis.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per restitutio in termine è preferibile valutare se il vizio denunciato rientri effettivamente nella nozione di "errore di fatto" percettivo: se si tratta di vizi procedurali impeditivi (es. violazioni formali non previste come rilevanti), il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Se si vuole contestare la legittimità di una declaratoria di inammissibilità per tardività decisa de plano, è più efficace dimostrare concretamente che un motivo di gravame non è stato letto o è stato frainteso dalla Corte in modo tale da mutare l'esito, piuttosto che lamentare genericamente la mancanza di udienza o notifica.
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