Ordinanza n. 1351/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari collegiali ex art. 55 cpa - dell’ordinanza n. 4 del 17.02.2026 “accertamento di inottemperanza ed acquisizione gratuita al patrimonio comunale immobile in via Nastro Azzurro n. 32”, a firma del Funzionario Direttivo della Quinta Unità Organizzativa del Comune di Sant’Agnello, notificata il 23.03.2026; - nonché di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso a quello impugnato, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di accertamento dell’inottemperanza e acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un immobile abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato l’ordinanza comunale n. 4 del 17 febbraio 2026, notificata il 23 marzo 2026, con la quale il Comune di Sant’Agnello ha accertato l’inottemperanza agli ordini di demolizione e disposto l’acquisizione gratuita dell’immobile al patrimonio comunale. Ha inoltre chiesto, in via incidentale, la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo che, nella sommaria valutazione propria della fase cautelare, il ricorso non fosse assistito da sufficiente fumus boni iuris. Il Collegio ha valorizzato il fatto che la mancata ottemperanza agli ordini di demolizione era stata accertata dal Comando dei Vigili Urbani il 16 aprile 2012 e con atto protocollato il 13 marzo 2014, entrambi notificati al proprietario, e che fino alla decisione non risultava eseguita spontaneamente la demolizione dell’abuso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l’istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la mancata ottemperanza protratta agli ordini di demolizione, già accertata dall’amministrazione e notificata al proprietario, unitamente all’assenza di demolizione spontanea, può escludere il sufficiente fumus boni iuris necessario per sospendere il successivo provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale.
- La notifica al proprietario degli accertamenti di inottemperanza costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della legittimità dell’acquisizione gratuita conseguente alla mancata demolizione dell’abuso edilizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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