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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00906/2025 del 09/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza del motivo relativo al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento, ritenuti espressione di discrezionalità del giudice di merito non censurabile in cassazione nei limiti indicati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti e per la conseguente omessa riduzione della pena. In sostanza lamentava che il giudice di merito non avesse effettuato correttamente il giudizio di bilanciamento e la graduazione sanzionatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la determinazione della pena, inclusi aumenti, diminuzioni e bilanciamento tra circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando non sia frutto di arbitrio o illogicità manifesta ed sia sorretta da motivazione sufficiente; nel caso concreto la motivazione valorizzava la mitezza della pena di primo grado e l'elevato disvalore dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    È richiamato come parametro cui il giudice di merito deve conformare la graduazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato come criterio di valutazione per la determinazione della pena e il bilanciamento tra circostanze.

Massime di principio

  • La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni legati alle circostanze aggravanti e attenuanti e il relativo giudizio di bilanciamento, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla determinazione della pena è limitato ai casi in cui la decisione sia frutto di mero arbitrio, di ragionamento illogico o sia priva di sufficiente motivazione.
  • La censura sulla mancata prevalenza delle attenuanti generiche non è ammissibile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivato in modo congruo valorizzando elementi come la mitezza della pena già inflitta e l'elevato disvalore del fatto.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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