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Ordinanza

Ordinanza n. 1453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509599

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto n. 622/2025, che aveva accolto il ricorso di primo grado imponendo vincoli conformativi all’amministrazione nella ricostruzione delle posizioni degli operatori del mercato estivo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto appello contro la sentenza del TAR Veneto e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della relativa efficacia esecutiva. La controversia riguarda l’applicazione del criterio suppletivo previsto dall’art. 15, comma 8, del regolamento comunale, approvato nell’ambito del nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche e dell’aggiornamento del regolamento per lo svolgimento del mercato estivo, nonché la possibilità di ricostruire l’anzianità ininterrotta di partecipazione al mercato come titolare di posteggio non precario nel periodo 1985-1999. L’appellante ha sostenuto, in sostanza, la ragionevolezza e proporzionalità del criterio comunale e l’avvenuto svolgimento degli approfondimenti istruttori necessari; ha inoltre dedotto il rischio che l’esecuzione della sentenza imponesse una riedizione dell’attività amministrativa potenzialmente superflua e pregiudizievole per il regolare funzionamento del mercato pubblico.

La decisione

Il Consiglio di Stato, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto l’istanza prima facie fondata sia quanto al fumus boni iuris sia quanto al periculum in mora. Ha considerato ragionevole e proporzionato il criterio suppletivo dell’art. 15, comma 8, del regolamento comunale, quale adattamento dei criteri della normativa nazionale e regionale alle carenze documentali. Ha inoltre rilevato che la documentazione prodotta dal Comune dimostrava lo svolgimento degli approfondimenti istruttori e l’impossibilità obiettiva di ricostruire un’anzianità ininterrotta di partecipazione al mercato nel periodo 1985-1999. Infine, ha ritenuto che i vincoli conformativi derivanti dalla sentenza appellata potessero imporre attività amministrative superflue e incidere negativamente sull’attuale funzionamento del mercato, con pregiudizio per l’interesse pubblico al suo corretto e ordinato svolgimento. L’istanza cautelare è stata quindi accolta e l’esecutività della sentenza sospesa. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al giorno 8 settembre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare in appello e consente la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata quando ricorrono i presupposti cautelari.

  • art. 15, comma 8, del regolamento comunale

    Il criterio suppletivo previsto dal regolamento è stato ritenuto, in sede cautelare e prima facie, un ragionevole e proporzionato adattamento dei criteri normativi nazionali e regionali per fronteggiare le carenze documentali.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado può essere disposta quando una sommaria delibazione evidenzi sia il fumus boni iuris delle ragioni dell’appellante sia il periculum in mora derivante dall’immediata esecuzione della pronuncia.
  • Un criterio suppletivo previsto da un regolamento comunale per ovviare a carenze documentali può risultare legittimo, in via prima facie, quando costituisca un adattamento ragionevole e proporzionato dei criteri stabiliti dalla normativa nazionale e regionale applicabile.
  • L’amministrazione assolve l’onere istruttorio relativo alla ricostruzione di un’anzianità storica quando dimostri di avere svolto gli approfondimenti necessari e che, all’esito di tali verifiche, non sia obiettivamente possibile ricostruire la continuità della posizione giuridica allegata dall’interessato.
  • L’esecuzione di una sentenza può essere sospesa quando i vincoli conformativi da essa imposti obblighino l’amministrazione ad attività potenzialmente superflue e idonee a compromettere il corretto e ordinato funzionamento di un servizio o mercato pubblico.

Come è indicizzato

MaterieCommercio e grandi strutture di venditaTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoria

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