Cassazione Penale, Ordinanza n. 05557/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, aveva confermato la parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettando la richiesta difensiva di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità oppure con la pena pecuniaria. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione censurando il trattamento sanzionatorio, in particolare il diniego della pena sostitutiva. La Corte di cassazione ha ritenuto le doglianze inammissibili perché ripetitive di motivi già dedotti in appello e già respinti con motivazione ritenuta adeguata; ha inoltre considerato non sindacabile in cassazione la valutazione di merito con cui i giudici territoriali avevano escluso l’idoneità della sostituzione della pena, valorizzando i plurimi precedenti penali, anche recenti, e la conseguente prognosi sfavorevole sull’adempimento delle prescrizioni della pena sostitutiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure sul solo trattamento sanzionatorio non fossero specifiche ma meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese in appello. Ha quindi confermato il diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, reputando la motivazione della Corte territoriale ampia, coerente e immune da vizi logico-giuridici. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera ripetizione di motivi già dedotti in appello e già puntualmente disattesi dal giudice di merito, poiché esse difettano di specificità e svolgono una funzione solo apparente di critica della decisione impugnata.
- La valutazione del giudice di merito sul diniego di una pena sostitutiva, quando sia sorretta da motivazione congrua e non illogica e si fondi su elementi come i precedenti penali e la prognosi di inadempimento delle prescrizioni, è insindacabile in cassazione.
- Il controllo della Corte di cassazione sul trattamento sanzionatorio non consente una nuova valutazione di merito delle condizioni personali del condannato, ma solo la verifica dell’esistenza e della tenuta logica della motivazione resa dal giudice territoriale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via conseguenziale, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.
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