Cassazione Penale, Sentenza n. 3537/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Napoli impugna l'ordinanza del 08/07/2022 che aveva rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduce violazione di norme processuali (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275 comma 3 c.p.p.) e censura la valutazione della pericolosità sociale e l'adeguatezza della misura cautelare, lamentando che il Tribunale non avrebbe considerato adeguatamente: la lontananza temporale dei precedenti penali (anni '92/'94 e prescrizione per fatto 2006), la breve disoccupazione, la marginalità della condotta nel fatto contestato, il periodo già scontato in carcere e la possibilità di misure alternative.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ribadisce che, in appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della cautela, il Tribunale deve solo motivare il mancato riconoscimento della presunta novità o decisività degli elementi prospettati e non rinnovare integralmente la valutazione già compiuta. Nel caso concreto il Tribunale ha motivato adeguatamente che gli elementi addotti non erano nuovi né decisivi: i precedenti penali, lo stato di disoccupazione e il ruolo nell'associazione per commettere il reato erano già stati valutati nei precedenti provvedimenti; il mero tempo trascorso in carcere non attenua di per sé le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; disposta la trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario ai sensi degli artt. 94 disp. att.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari: la procedura applicata è quella dell'appello cautelare avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Fondamenti di doglianza per cassazione richiamati dal ricorrente (vizi di motivazione e di legge). La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 3.
art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimento normativo richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di impugnazione e ai motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato la violazione dedotta.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Ulteriore norma processuale richiamata nel motivo di ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussista il vizio denunciato nella motivazione del Tribunale.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Norma applicata per dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione quando il motivo è manifestamente infondato.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Disposizione che legittima la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, applicata dalla Corte.
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali di attestazione/esecuzione relative alla detenzione: la Corte dispone che copia del provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In appello contro il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare il giudice deve solo motivare il mancato riconoscimento di elementi nuovi o decisivi; non è tenuto a riesaminare integralmente quanto già valutato nei precedenti provvedimenti.
- Elementi riproposti già esaminati e valutati nei precedenti provvedimenti non sono, di regola, idonei a fondare la sostituzione della misura se non accompagnati da nuovi fatti o circostanze decisivi.
- Il mero decorso del tempo o la lunga durata della custodia cautelare non costituiscono, di per sé, causa sufficiente per attenuare le esigenze cautelari o per revocare la custodia in carcere; occorrono elementi concreti che indichino un mutamento delle esigenze cautelari.
- Precedenti penali, stato di disoccupazione e il ruolo nell'ideazione o esecuzione del reato sono fattori che possono giustificare il mantenimento della custodia cautelare se già valutati negativamente in precedenti provvedimenti.
- Per avere chance di successo in richieste di sostituzione della misura cautelare è necessario proporre elementi nuovi, specifici e decisivi rispetto a quanto già preso in considerazione dal giudice; mere considerazioni generiche o il richiamo al tempo già scontato non sono sufficienti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3471/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3472/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3474/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3476/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3477/2023 del 27/01/2023
- Sentenza penale · 27 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 3478/2023 del 27/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →