Cassazione Penale, Sentenza n. 32752/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., deducendo che nel processo di primo grado il suo difensore di fiducia (avv.ssa Paola Verga) non era stato destinatario della notificazione della citazione a giudizio e dunque non era potuto intervenire. La difesa ha lamentato violazione dell'art. 6 CEDU e del principio secondo cui l'imputato non può essere privato della assistenza del difensore di fiducia, sostenendo che la mancata citazione del difensore giustifica la rescissione del giudicato perché ha causato l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. I fatti rilevanti: il ricorrente aveva nominato due difensori; uno (avv.ssa Battigaglia) aveva rinunciato al mandato e la vocatio in ius era stata notificata solo a quella professionista (e al debitore presso il domicilio eletto), mentre l'altra difensora (avv.ssa Verga) non risultava informata; il processo si è svolto in assenza dell'imputato e della difesa fiduciaria, con nomine di ufficio e successiva condanna divenuta irrevocabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'art. 629-bis c.p.p. ammette la rescissione del giudicato solo quando il condannato provi che la sua assenza è dipesa da una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo e che tale fattispecie si riferisce alla conoscenza del condannato (non del solo difensore). Ha ritenuto che la mancata rinnovazione della notificazione al difensore fosse un errore rilevabile nei termini ordinari di impugnazione e, non essendo stato dedotto tempestivamente, è stato assorbito dalla definitività della sentenza. Inoltre è stato rilevato che l'imputato era stato raggiunto personalmente dalla citazione nel domicilio eletto e ha scelto di non partecipare, perciò non può invocare incolpevole ignoranza. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il condannato con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto "in assenza" per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato "qualora provi che la assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"
La disposizione richiede che la mancata conoscenza riguardi il condannato; non si estende automaticamente alla sola mancata conoscenza del difensore. La norma è stata applicata nel senso di limitare l'istituto ai casi in cui il soggetto privato del processo (il condannato) non abbia avuto consapevolezza, per cause non imputabili, della celebrazione.
La norma estende talune facoltà dell'imputato al difensore, ma non può essere invocata per ampliare il campo di applicazione dell'art. 629-bis in modo da rendere rilevante, di per sé, la sola mancata conoscenza del difensore ai fini della rescissione del giudicato.
art. 571, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione per evidenziare che, di regola, il difensore ha autonomia in materia di impugnazioni ordinarie; ma l'istituto straordinario della rescissione è normato diversamente (art. 629-bis) e richiede procura speciale se proposta dal difensore.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali; la Corte ha disposto anche la somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi delle norme procedurali sui costi.
art. 5 del dlgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale che definisce il reato per il quale Sardo è stato condamnato; citata a titolo di contestazione penale originaria.
Norma richiamata dalla difesa come presunta errata applicazione da parte della Corte di appello (riguardante nullità e rinnovazione), ma la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo rispetto alla rescissione straordinaria.
art. 6 CEDU
Il diritto alla difesa è riconosciuto; tuttavia la Corte ha precisato che la tutela di tale diritto si realizza prioritariamente nel processo ordinario e nelle impugnative ordinarie, non mediante estensione automatica del rimedio straordinario della rescissione quando manchi il requisito soggettivo previsto dall'art. 629-bis.
Sentenza Sezioni unite n. 15498 del 2021 (giurisprudenza di legittimità)
Richiamata dalla difesa come supporto alla rilevanza della mancata citazione del difensore; la Corte ha interpretato tale giurisprudenza come riferita alla possibilità, in generale, di far valere nullità che abbiano inciso sulla conoscenza del processo, ma ha ritenuto che non giustifichi l'estensione automatica dell'art. 629-bis al caso di sola mancata conoscenza del difensore quando il condannato stesso era raggiunto dalla citazione.
Massime di principio
- La rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. richiede che l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riguardi l'imputato/condannato stesso, non solo il suo difensore.
- La mancata notificazione al difensore può integrare una nullità rilevante, ma questa deve essere fatta valere tempestivamente con gli ordinari mezzi di impugnazione; se non è stata impugnata nei termini diventa inidonea a fondare la rescissione straordinaria.
- Il diritto alla difesa e la scelta del difensore di fiducia (art. 6 CEDU) vanno tutelati nel processo ordinario e attraverso le impugnazioni ordinarie; non implica automaticamente l'apertura dell'istituto straordinario della rescissione quando i presupposti normativi non ricorrono.
- Se l'imputato è stato personalmente raggiunto dalla citazione nel domicilio eletto, la sua mancata partecipazione può essere valutata come scelta consapevole e non come incolpevole ignoranza; ciò ostacola il ricorso alla rescissione per incolpevole mancata conoscenza.
- In presenza di difensore rinunciante e di altro difensore nominato dal condannato, la corretta prassi era la rinnovazione della notificazione al difensore effettivamente investito del mandato; l'omissione è un vizio che deve essere tempestivamente denunciato.
- La procura speciale è richiesta perché il difensore possa proporre la rescissione: questo elemento è indice della natura personale del rimedio e della sua limitazione rispetto alle impugnazioni ordinarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32654/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32658/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32662/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32664/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32665/2023 del 27/07/2023
- Sentenza penale · 27 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 32666/2023 del 27/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →