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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03063/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza resa ex art. 444 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 5 febbraio 2025, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti). La Corte di cassazione rileva tuttavia che i motivi dedotti non rientrano tra quelli tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento; per tale ragione il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato come base della sentenza impugnata, resa con applicazione della pena su richiesta delle parti

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    indica i soli casi in cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; i motivi dedotti non vi rientrano

  • art. 448 c.p.p.

    limita l'impugnazione della sentenza di applicazione della pena ai casi tassativamente previsti

  • art. 615 c.p.p.

    non citato nel testo

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge; se i motivi dedotti esulano da tali ipotesi, il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità contro il patteggiamento non è consentito trasformare il ricorso in una impugnazione generale sul merito o su questioni non rientranti nei limiti legali di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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