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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09331/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 10/09/2024. Dal testo emerge che il ricorso era articolato in tre motivi: con il primo si chiedeva la riqualificazione del fatto da tentate lesioni a minaccia; con il secondo si lamentava l'omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, c.p., assumendo la provocazione; con il terzo si contestava il riconoscimento della recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che tutti i motivi erano sostanzialmente diretti a una rivalutazione del compendio probatorio, quindi non deducibili in sede di legittimità, e comunque che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e immune da illogicità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero meramente reiterativi e volti a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in cassazione; inoltre ha giudicato adeguatamente motivati sia il giudizio sulla qualificazione del fatto come atti idonei e non equivoci diretti a ledere l'integrità fisica, sia il diniego della provocazione per insussistenza del nesso tra offesa e reazione, sia il riconoscimento della recidiva alla luce dei precedenti penali. Al ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 2, c.p.

    La provocazione è stata esclusa perché la frase offensiva non era rivolta al ricorrente, che era estraneo all'alterco, e in ogni caso vi era evidente sproporzione tra offesa e reazione.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato implicitamente nel riferimento alle "tentate lesioni"; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentativo di lesioni, perché la condotta era idonea e non equivoca a ledere l'integrità fisica della vittima.

  • art. 612 c.p.

    Il ricorrente chiedeva la riqualificazione a minaccia, ma la Corte ha escluso tale diversa qualificazione perché la condotta contestata integrava atti diretti in modo non equivoco a ledere l'integrità fisica, e non una mera minaccia.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata confermata valorizzando i numerosi precedenti, anche specifici, indicativi di perdurante inclinazione a delinquere e indifferenza al rispetto della legge.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirano solo a una rivalutazione del materiale probatorio o a una diversa lettura dei fatti, quando la motivazione di merito sia congrua e non illogica.
  • La riqualificazione di una condotta da tentate lesioni a minaccia va esclusa quando gli atti compiuti siano oggettivamente idonei e soggettivamente diretti in modo non equivoco a ledere l'integrità fisica della persona offesa.
  • L'attenuante della provocazione richiede un rapporto concreto tra l'offesa e la reazione, oltre a una reazione proporzionata; se il soggetto non è destinatario dell'offesa o la risposta è sproporzionata, l'attenuante non è riconoscibile.
  • La recidiva può essere legittimamente riconosciuta quando il giudice valorizzi plurimi precedenti, anche specifici, come indice di perdurante inclinazione a delinquere e di insensibilità al precetto penale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reato
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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