Cassazione Penale, Ordinanza n. 07479/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi interamente reiterativi e già adeguatamente disattesi dalla sentenza impugnata. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per una serie di episodi di cessione di sostanze stupefacenti in continuazione, contestati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge, sostenendo che il fatto dovesse essere riqualificato nell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 e ha contestato la quantificazione della pena. La Corte ha rilevato che le doglianze riproducevano sostanzialmente quelle già esaminate in appello e che la motivazione della sentenza impugnata era specifica e congrua sia sulla non riconducibilità del fatto all'ipotesi lieve, sia sul trattamento sanzionatorio, anche con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
richiamato per i diversi episodi di cessione di stupefacenti contestati e già ritenuti non sussumibili nell'ipotesi lieve in ragione della pluralità delle cessioni, dell'arco temporale ampio, dei numerosi assuntori e dei significativi guadagni, indice di professionalità e abitualità
la difesa ne chiedeva l'applicazione per la riqualificazione del fatto come ipotesi lieve, ma la Corte ha escluso tale qualificazione sulla base della gravità complessiva della condotta
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- È inammissibile per reiterazione il ricorso per cassazione che riproponga censure già specificamente esaminate e congruamente respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione impugnata.
- La qualificazione del fatto in materia di stupefacenti come ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta; plurime cessioni, protratte nel tempo, verso numerosi assuntori, con finalità di profitto e connotati di professionalità e abitualità possono escludere l'applicazione del comma 5 dell'art. 73.
- La determinazione della pena, nei limiti della legge e con motivazione non manifestamente illogica, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la mancata concessione delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione irragionevole o apparente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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