Ordinanza n. 950/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. 4432 del 1° dicembre 2025, con cui la p.a. ha disposto l'esclusione del ricorrente: (i) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 3515 del 23 settembre 2025; (ii) dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo dei vigili del fuoco di cui al decreto n. 238 del 14 novembre 2018; - del verbale n. 215 del 25 novembre 2025, con cui la p.a. ha ritenuto, a carico dell'odierno ricorrente, la causa di esclusione di “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM): 26,8% – Deficit percettivo bilaterale – deficit capacità uditiva con soglia audiometrica AU DX – 65 dB a 4K, 70 dB a 6K, 75dB a 8K e AU SN - 90 dB a 8K, con soglia audiometrica AU SN 50 dB calcolata come media delle frequenze 500, 1000, 2000, 3000 Hz”, ai sensi dell'art. 1, c. 1, lett. b) e lett. f), del decreto ministeriale del 04/11/2019, n. 166 rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative”; - del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025, art. 8, laddove prevede che “i candidati idonei alla prova di cui al precedente articolo sono sottoposti, secondo l'ordine della graduatoria finale, agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166, sino alla copertura dei posti messi a concorso”, anziché far riferimento all'art. 2, cc. 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166 rubricato “Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali”, e – di conseguenza – dell'art. 2 del precitato decreto, il quale ha prescritto il possesso della “idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, ove fosse interpretato alla luce dell'art. 8 in parola; - in ogni caso, di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso ovvero consequenziale, ivi compresi, ove occorra, l'avviso di accertamento del 12 novembre 2025, laddove – riproponendo la clausola di cui all'art. 8 del decreto n. 3515 del 23 settembre 2025 – prevede che i candidati idonei alla prova selettiva della procedura in questione “saranno sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale previsti dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”, e la scheda medica del 25 novembre 2025; - della nota prot. n. 93016 del 9 dicembre 2025, con cui la p.a. ha avviato la procedura di assegnazione sede, precludendo al ricorrente di parteciparvi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione da procedure speciali di reclutamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per ritenuta alterazione dei parametri di composizione corporea e deficit uditivo, nonché clausole della procedura e atti connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a reclutamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di esclusione, il verbale di accertamento sanitario, le previsioni del bando e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Ha sostenuto, in particolare, che l'amministrazione lo avesse sottoposto erroneamente agli accertamenti previsti dall'art. 1 del d.m. 4 novembre 2019, n. 166, relativi ai requisiti di idoneità per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative, anziché agli accertamenti previsti dall'art. 2 dello stesso decreto, relativi ai ruoli tecnico-professionali. L'esclusione era stata motivata sulla base dell'alterazione dei parametri di composizione corporea e del deficit percettivo e uditivo rilevati in sede di accertamento. È stata inoltre contestata la nota con cui era stata avviata la procedura di assegnazione della sede, impedendo al ricorrente di parteciparvi. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare anche disponendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in posizione migliore e potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente un sufficiente fumus boni iuris, richiamando il proprio costante orientamento in casi analoghi, secondo cui il ricorrente non avrebbe dovuto essere sottoposto ai requisiti previsti dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019, ma a quelli dell'art. 2, in ragione della procedura e del ruolo oggetto di reclutamento. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospendendo gli atti impugnati e ordinando l'ammissione del ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo, compreso il tirocinio previsto dal bando. La misura è stata adottata senza pregiudicare la decisione sul rito e sul merito. Il giudizio di merito è stato fissato all'udienza pubblica del 21 luglio 2026. Per l'elevato numero dei controinteressati, il ricorrente è stato onerato dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati in posizione migliore, mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero dell'Interno, entro trenta giorni, con deposito della relativa documentazione entro i successivi dieci giorni. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare e consente al giudice amministrativo di adottare misure cautelari quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 1 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative
Il TAR ha ritenuto plausibile che tale disposizione fosse stata erroneamente applicata al ricorrente, perché la procedura avrebbe richiesto l'applicazione dei requisiti relativi ai ruoli tecnico-professionali.
art. 2 d.m. 4 novembre 2019, n. 166
requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli tecnico-professionali
Costituisce, secondo la valutazione cautelare del TAR, la disciplina dei requisiti alla quale il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto.
art. 10 del bando per la selezione degli operatori
Prevede il tirocinio al quale il ricorrente deve essere ammesso nell'ambito della prosecuzione dell'iter selettivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris può sussistere quando l'amministrazione abbia applicato a una procedura di reclutamento i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale riferiti a un ruolo diverso da quello effettivamente oggetto della selezione.
- Quando l'esclusione da una procedura selettiva dipende da accertamenti sanitari svolti sulla base di una disciplina non pertinente al ruolo da ricoprire, il giudice può sospendere l'esclusione e ammettere provvisoriamente il candidato alla prosecuzione dell'iter, compreso il tirocinio previsto dal bando.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in posizione migliore e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
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