Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17003/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma di responsabilità per plurimi episodi di danneggiamento (9/7/2017, 11/7/2017, 4/11/2017, 11/11/2017). Il ricorrente deduceva: (i) vizio nella valutazione e nella rilevanza della recidiva, anche perché parte delle pregresse condanne sarebbero state estinte per esito positivo dell'affidamento in prova; (ii) errore nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nel giudizio di prevalenza delle circostanze, in ragione delle scuse e della presunta resipiscenza; (iii) eccessività della pena e carenza di motivazione rispetto alla finalità rieducativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fosse contestata la responsabilità per i quattro episodi di danneggiamento e che la recidiva fosse stata valutata correttamente alla luce di precedenti plurimi, alcuni recenti e non ricompresi nell'affidamento in prova (che riguardava condanne del 2011-2012). I giudici hanno ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche, sulla valutazione della resipiscenza e sulla parametrizzazione della pena (tenuto conto della reiterazione, della modalità violenta delle condotte e dell'assenza di reale rivalutazione critica). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Richiamata solo in ordine alle modalità di trattazione del ricorso (procedure emergenziali/remote previste dalla norma). Non incide sulla decisione di merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile o infondato, con valutazione equitativa della somma.

Massime di principio

  • La recidiva è rilevante quando esistono precedenti plurimi e non estinti che dimostrino una proclività a delinquere; il semplice affidamento in prova riferito ad alcune condanne non annulla automaticamente tutti i precedenti.
  • Le dichiarazioni di scuse o le spiegazioni non sostituiscono automaticamente le circostanze attenuanti generiche: è necessario che vi sia una concreta e valutabile resipiscenza e una effettiva revisione critica del comportamento.
  • La Corte di Cassazione è limitata nel sindacare la valutazione di merito sui fatti e sulla prova: se la motivazione dei giudici di merito è logica e coerente la cassazione tende a dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.
  • La temporalità dei fatti rispetto alle pregresse condanne è determinante per valutare l'applicabilità della recidiva: fatti successivi a condanne antecedenti possono aggravare il quadro ai fini della recidiva.
  • In caso di ricorso infondato o inammissibile possono essere disposte condanne per spese e corresponsione alla Cassa delle Ammende: valutare con attenzione la fondatezza delle doglianze prima di proporre impugnazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.