Ordinanza n. 1141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 109/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 109/2024
Esito
La controversia
La società agricola ha appellato la sentenza breve del TAR per il Friuli Venezia Giulia e ha chiesto il rinvio della decisione sull’appello, deducendo la propria adesione alla procedura speciale prevista dall’art. 10-ter del d.l. 69/2023. La definizione del giudizio avrebbe potuto pregiudicare l’accesso alla procedura, poiché il comma 4 della disposizione fa riferimento ai contenziosi pendenti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, ritenendo che la definizione dell’appello potesse compromettere la possibilità dell’appellante di accedere alla procedura speciale prevista dall’art. 10-ter del d.l. 69/2023, espressamente riferita ai contenziosi pendenti. Ha qualificato la situazione come caso eccezionale idoneo a giustificare il differimento della decisione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. L’azienda agricola dovrà depositare la documentazione attestante l’attivazione della procedura e presentare ogni sei mesi una breve relazione sul suo stato fino alla definizione. La fissazione della nuova udienza è stata rimessa al Presidente della Sezione, non essendo prevedibile la durata della procedura.
Norme richiamate
La procedura speciale prevista dalla disposizione richiede, secondo il ragionamento dell’ordinanza, che i contenziosi cui essa si riferisce siano ancora pendenti; la definizione del giudizio potrebbe quindi compromettere l’accesso alla procedura.
Consente il differimento della decisione in presenza di un caso eccezionale; tale presupposto è stato ravvisato nell’adesione alla procedura speciale la cui applicazione potrebbe essere preclusa dalla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La possibile compromissione dell’accesso a una procedura speciale riservata ai contenziosi pendenti può integrare un caso eccezionale idoneo a giustificare il differimento della decisione ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
- Quando il rinvio è disposto in funzione della definizione di una procedura amministrativa speciale, la parte istante deve documentarne l’attivazione e aggiornare periodicamente il giudice sul relativo stato.
- Se non è prevedibile la durata della procedura amministrativa rilevante ai fini del rinvio, la fissazione della nuova udienza può essere rimessa al Presidente della Sezione.
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