Cassazione Penale, Ordinanza n. 02611/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La decisione impugnata è una sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva definito il giudizio di secondo grado con concordato ex art. 599-bis c.p.p., relativo alla pronuncia resa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore. Uno degli imputati ha proposto ricorso per cassazione avverso tale esito, mentre gli altri due coimputati hanno a loro volta proposto ricorsi invocando l'effetto estensivo dell'impugnazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero, oppure al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Il ricorso del primo imputato non rientrava in tali ipotesi. I ricorsi degli altri due imputati sono stati ritenuti inammissibili anche perché l'effetto estensivo non opera rispetto a coimputati che abbiano presentato un concordato diverso, trattandosi di scelta processuale personale.
Norme richiamate
patteggiamento in appello; concordato in appello
Reintrodotto dalla legge n. 103 del 2017, consente la definizione concordata del giudizio di appello; il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684 - 01
La definizione del giudizio di appello con richiesta dell'imputato a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. non comporta l'effetto estensivo dell'accordo ad altri coimputati che abbiano a loro volta proposto un concordato diverso, atteso che la decisione che si fonda sull'accordo non può porsi, neppure in astratto, in contrasto con altri giudicati e l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinunzia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale esclusivamente personale.
Il concordato in appello non produce effetto estensivo automatico a favore di coimputati che abbiano effettuato scelte processuali diverse.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per doglianze che investano la formazione della volontà di aderire all'accordo, il consenso del pubblico ministero o la divergenza tra accordo e decisione giudiziale; restano estranei al sindacato di legittimità gli ulteriori profili di merito.
- La scelta di definire l'appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p. ha natura strettamente personale e non si estende automaticamente ai coimputati che abbiano compiuto scelte processuali diverse.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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