Cassazione Penale, Sentenza n. 16705/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello (22/10/2024) deducendo violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. e dell'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. Sosteneva che la c.d. continuazione fallimentare, pur configurandosi come aggravante speciale, è comunque soggetta al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti e che, una volta riconosciute le attenuanti generiche (art. 62-bis), la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare la prevalenza delle attenuanti rispetto all'aggravante, tenendo conto anche del parziale risarcimento di euro 127.000 versato alla curatela e del fatto che alcuni episodi erano anteriori al fallimento. Contestava altresì la misura della pena e la mancata valutazione combinata ex art. 69 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato il principio secondo cui la continuazione fallimentare disciplinata dall'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. opera quale circostanza aggravante specialmente prevista per i reati fallimentari e può applicarsi quando vi siano più fatti di bancarotta correlati allo stesso fallimento (anche se disomogenei). Tuttavia la Corte ha censurato la Corte d'appello per non avere effettuato il necessario giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti ai sensi dell'art. 69 cod. pen., e per avere, in modo errato, operato un aumento di pena (di un anno) in violazione del corretto procedimento di confronto. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aumento di pena derivante dall'aggravante della continuazione fallimentare e al mancato giudizio di bilanciamento, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Firenze per un nuovo esame nella parte annullata.
Norme richiamate
Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; devono essere valutate e confrontate con le aggravanti nel giudizio di bilanciamento ex art. 69.
Imposto il giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti: la Corte territoriale ha omesso tale valutazione, errore che ha determinato l'annullamento parziale e il rinvio.
art. 219, comma 2, n. 1 legge fall.
La 'continuazione fallimentare' è disciplinata come circostanza aggravante speciale applicabile quando si siano consumati più fatti di bancarotta nell'ambito dello stesso fallimento; applicabile anche a fatti tra loro disomogenei e soggetta al bilanciamento con le attenuanti.
art. 216 legge fall.
Norma che incrimina la bancarotta patrimoniale (es. distrazione); la Corte richiede attenzione alla possibile unità del reato quando le condotte sono omogenee e temporalmente contigue.
art. 217 legge fall.
Norma relativa alla bancarotta semplice documentale; la Corte ha considerato la derubricazione di taluni fatti alla previsione di cui a quest'articolo nel quadro complessivo della vicenda.
Richiamato implicitamente: la Corte ha censurato l'uso del meccanismo di aumento sancito da art. 81 laddove la Corte d'appello, dopo aver concesso attenuanti, ha comunque operato un aumento di pena (errore nel calcolo ed omissione del bilanciamento).
art. 611 cod. proc. pen. e d.l. 29/06/2024 n. 89 conv. L. 8/08/2024 n. 120
Richiamate nelle conclusioni del P.G.: segnalata la mancata tempestiva richiesta di trattazione in udienza partecipata ai sensi della nuova disciplina, motivo per cui il P.G. ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. (c.d. continuazione fallimentare) si applica quando vi siano più fatti di bancarotta relativi allo stesso fallimento, anche se di natura diversa; non esclude automaticamente la possibilità di bilanciamento con le attenuanti.
- Una volta riconosciute le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), il giudice è obbligato a confrontarle con le aggravanti nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen.; omettere tale valutazione costituisce vizio di motivazione e di diritto.
- Nel caso di bancarotta patrimoniale per distrazione, occorre valutare se le condotte siano da considerare atto unico unitario (reato a condotta eventualmente plurima) o fatti autonomi: se omogenee e temporalmente contigue possono configurare un'unica fattispecie, riducendo l'ambito di applicazione della continuazione.
- Il parziale risarcimento del danno può essere elemento da considerare ai fini dell'attribuzione e della misura delle attenuanti, ma non elimina automaticamente l'aggravante se sussistono più fatti di bancarotta riferibili allo stesso fallimento.
- In caso di statuizione contraddittoria sul calcolo della pena (es. aumento artificioso dopo l'applicazione di attenuanti), la decisione è annullabile e il giudice di rinvio deve ricalcolare la pena applicando correttamente il bilanciamento e le regole sul cumulo/continuazione.
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