Sentenza del 22/03/2017 n. 7292 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento dell’accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, emesso sulla base degli studi di settore e diretto a recuperare maggiori Ires, Iva e Irap per ricavi ritenuti non dichiarati. Nel ricorso deduceva, da un lato, violazione del D.L. n. 331/1993, art. 62-sexies, e della L. n. 146/1998, art. 10, contestando che la CTR avesse richiesto elementi ulteriori rispetto allo scostamento dagli studi di settore; dall’altro, denunciava l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla documentazione prodotta dalla società e sulla crisi aziendale. La società eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare nel merito le censure sull’accertamento e sugli studi di settore. La sentenza della CTR, che aveva rigettato l’appello dell’Agenzia e lasciato fermo l’accoglimento del ricorso della società disposto dalla CTP di Napoli con sentenza n. 477/2010, è quindi rimasta efficace. La sentenza della CTR era stata pubblicata il 12 dicembre 2011: il termine semestrale per impugnare scadeva il 12 giugno 2012. Il primo tentativo di notifica, spedito l’11 giugno 2012, non era andato a buon fine; la rinotifica, spedita il 19 luglio e ricevuta dal portiere il 30 luglio 2012, era tardiva. L’Agenzia non aveva provato quando avesse appreso dell’esito negativo né dimostrato circostanze eccezionali idonee a giustificare il ritardo nella riattivazione della notifica. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare alla società 4.000 euro di spese, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
Poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12.12.2011, il termine di sei mesi, stabilito (nel testo applicabile ratione temporis) dall'art. 327 c.p.c. , per la proposizione dell'impugnazione, scadeva il 12.6.2012.
La norma stabiliva il termine semestrale per proporre l’impugnazione, calcolato dalla pubblicazione della sentenza; nel caso concreto il termine scadeva il 12 giugno 2012.
Questa Corte ha stabilito il principio che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. , salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Se la notifica non si perfeziona per ragioni non imputabili al notificante, questi può conservare gli effetti della richiesta iniziale solo riattivando tempestivamente la procedura, entro un tempo non superiore alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c., salvo provare rigorosamente circostanze eccezionali.
Massime di principio
- Quando un tentativo di notifica di un’impugnazione non va a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, occorre riattivare la notifica con immediatezza; il ritardo può far perdere gli effetti del primo tentativo.
- Chi invoca la conservazione degli effetti della prima richiesta deve poter dimostrare quando ha avuto conoscenza dell’esito negativo e deve documentare eventuali circostanze eccezionali che giustifichino il ritardo.
- La rinotifica deve rispettare il limite temporale indicato dalla giurisprudenza in relazione alla metà dei termini dell’art. 325 c.p.c.; in mancanza di prova sulla conoscenza dell’esito negativo o di giustificazioni eccezionali, il giudice può fare riferimento ai dati oggettivi delle date e dichiarare tardiva l’impugnazione.
- Se il ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile per tardività, le censure di merito non vengono esaminate e resta ferma la decisione impugnata; le spese possono essere poste a carico del ricorrente soccombente.
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