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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28855/2022 del 05/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina i motivi del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale, perché rileva l'intervenuta definizione agevolata richiesta dai contribuenti ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018 e, in mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto, dichiara estinto il processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina richiamata.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per l'anno 2006 nei confronti di una società unipersonale e del suo socio, per IVA, imposte dirette e sanzioni. La CTP aveva accolto solo in parte i ricorsi dei contribuenti, rideterminando i maggiori ricavi societari e il reddito del socio in misura percentuale rispetto a quello societario; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; i contribuenti hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a tredici motivi. Successivamente, il difensore dei contribuenti ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, allegando le domande di definizione agevolata, le quietanze di pagamento della prima rata e la prova della notifica all'Agenzia. Non risultando un diniego alla definizione agevolata e decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, la Corte ha dichiarato l'estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la mancata opposizione di diniego, seguite dal decorso del termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, comportano l'estinzione del giudizio; le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

  • L. 17 dicembre 2018, n. 136

    Norma di conversione del decreto-legge richiamato dalla parte istante per la definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta presentata una valida domanda di definizione agevolata della controversia tributaria e non consta un diniego dell'Amministrazione, il processo può essere dichiarato estinto se decorre inutilmente il termine previsto per la prosecuzione del giudizio senza istanza di trattazione.
  • In presenza di una disciplina speciale di definizione agevolata che preveda l'estinzione del processo, la Corte si limita a prenderne atto e non esamina i motivi di ricorso principale o incidentale.
  • La regolazione delle spese segue la disciplina speciale richiamata dalla norma sulla definizione agevolata, con compensazione sostanziale nel senso che restano a carico delle parti le spese da esse anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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