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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02584/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando in sostanza che non fosse stato adeguatamente approfondito il profilo della personalità dell'imputato e che il giudice di merito avesse omesso di valorizzare elementi favorevoli. La Corte osserva però che le doglianze si risolvono in critiche di merito, non consentite in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza impugnata è priva di vizi logici e giuridici, essendo fondata sia sull'assenza di elementi positivi sia sui molteplici precedenti specifici dell'imputato, ritenuti indice di personalità incline al reato.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del fatto o in una diversa lettura degli elementi già apprezzati dal giudice di merito.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi la mancanza di elementi positivi e la presenza di precedenti penali specifici, anche come indice di una personalità non meritevole di favore.
  • Il difetto di specificità o la sostanziale riproposizione di doglianze di merito comportano l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di cause di esonero, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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