Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13116/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il sequestro probatorio eseguito dopo perquisizione nei locali della società "Fast" intestata a Gilda Vitaro. Il ricorrente contestava: 1) insufficiente fumus commissi delicti e mancata motivazione sul periculum in mora (art. 309 co.9 e art. 324 co.7 c.p.p.); 2) omesso esame di punti decisivi e valutazioni affette da errori di merito, in particolare la ritenuta riconducibilità dell'impresa al Montalto e il richiamo alle indagini del procedimento "Rinascita Scott" (art. 321 e 309 c.p.p.); 3) eccesso e sproporzione della misura rispetto ai diritti di proprietà e all'attività della società (art. 42 Cost. e art.1 Protocollo addizionale CEDU). Inoltre ha dedotto che il decreto di sequestro sarebbe congetturale e non avrebbe chiarito il nesso strumentale tra beni sequestrati e reati.

La decisione

Il ricorso è rigettato. La Corte ha ritenuto che il vizio prospettato sia in realtà una censura di merito o carenze di motivazione non riconducibili a una violazione di legge suscettibile di cassazione; ha confermato che il sequestro è probatorio e sufficientemente motivato in relazione al fumus di riciclaggio connesso a sodalizio mafioso, alla indicazione di operazioni sospette emerse dalla Guardia di Finanza, al fatto che la società "Fast" sarebbe di fatto gestita dal Montalto (sebbene intestata alla Vitaro) e alla rilevanza probatoria degli apparecchi elettronici sequestrati. Ha inoltre osservato che la titolare formale della società non ha impugnato il provvedimento e che il ricorrente, non essendo titolare dei beni, non ha dimostrato un interesse concreto e specifico alla restituzione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai criteri per il sequestro probatorio; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di riesame ha valutato correttamente gli elementi richiesti dal disposto normativo.

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Invocato per la necessità di motivare il periculum in mora; la Corte ha ritenuto che, nel caso di sequestro probatorio disposto dopo perquisizione, la finalità probatoria e la rilevanza degli strumenti sequestrati erano adeguatamente indicate.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per lamentare omissioni istruttorie nell'ordinanza di riesame; la Suprema Corte ha qualificato le censure come questioni di merito non rilevanti per la cassazione per violazione di legge.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma decisiva per la decisione: limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze di riesame a casi di violazione di legge, escludendo in generale il sindacato di merito sulle valutazioni probatorie salvo vizi radicali della motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimento alla limitazione dei motivi ammissibili in cassazione; la Corte richiama la giurisprudenza che distingue tra vizi di diritto e censure di merito.

  • art. 42 Costituzione

    Invocato dal ricorrente per presunta lesione del diritto di proprietà; la Corte ha ritenuto che la contestazione di proporzionalità era generica e non sufficiente a prevalere sulla finalità probatoria del sequestro.

  • art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato in relazione alla protezione della proprietà; la Corte ha valutato che non sussisteva una lesione sproporzionata comprovata rispetto alla necessità probatoria.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso ordinanze di riesame è ammesso principalmente per violazioni di legge: censure di merito o valutazioni probatorie non sono solitamente ritenute sufficienti.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro probatorio occorre dimostrare specificamente l'assenza di fumus commissi delicti o l'inesistenza del periculum in mora con elementi concreti e non mere affermazioni generiche.
  • La legittimazione a proporre ricorso contro il sequestro di beni spetta in via principale al titolare formale del bene; chi non è proprietario deve provare un interesse concreto e attuale alla restituzione dei beni per avere titolo ad impugnare.
  • Il sequestro di strumenti informatici ed elettronici è giustificabile se è motivata la loro potenziale rilevanza probatoria; la loro acquisizione può essere legittima anche se limitante per l'attività aziendale se sussiste un fondato interesse investigativo.
  • Le affermazioni tratte da indagini collegate (es. procedimenti diversi come "Rinascita Scott") possono essere utilizzate per costruire il fumus quando integrano elementi probatori coerenti, purché non si tratti di deduzioni totalmente congetturali.
  • Le censure basate su presunte violazioni della proporzionalità dei mezzi adottati richiedono un'argomentazione circostanziata che dimostri l'irragionevolezza della misura rispetto agli effetti concreti sui diritti dell'interessato.
  • Per ottenere accoglimento del ricorso è utile evidenziare vizi formali o processuali qualificabili come errori di diritto (error in iudicando o in procedendo) o una motivazione del provvedimento del tutto carente o contraddittoria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.