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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09184/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 28/10/2024. La questione esaminata non riguarda il merito della responsabilità penale, ma l'ammissibilità del ricorso: la Corte rileva che, essendo sia la sentenza impugnata sia il ricorso successivi al 3 agosto 2017, opera la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, che esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione. Il ricorso, quindi, doveva essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte richiama anche precedenti di legittimità secondo cui è irrilevante l'autenticazione della sottoscrizione del ricorso o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato/delega al deposito, poiché ciò non trasforma il difensore nel titolare dell'atto impugnatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che era stato proposto personalmente dall'imputato in violazione degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103 del 2017. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    dopo la riforma del 2017 esclude la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione; l'atto deve essere proposto tramite difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna alle spese e, in assenza di elementi contrari, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    ha introdotto la modifica normativa che preclude all'imputato la proposizione personale del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, per i provvedimenti successivi al 3 agosto 2017, l'imputato non può proporre personalmente il ricorso: l'impugnazione deve essere sottoscritta da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'autenticazione della sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore, o la sottoscrizione 'per accettazione' del mandato e della delega al deposito, non sana il difetto di legittimazione alla proposizione personale del ricorso, poiché non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione in violazione delle regole di sottoscrizione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e comporta, salvo elementi idonei a escludere la colpa, la condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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