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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32074/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto il motivo generico ai sensi degli artt. 581, lett. c), e 591, lett. c), c.p.p., e comunque ha osservato che la sentenza di merito era adeguatamente motivata sul concorso dell'imputato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

Il ricorso per cassazione censurava la decisione della Corte di appello, ma l'unico motivo è stato ritenuto generico e privo della specificità richiesta. La doglianza si limitava a riprodurre una censura già proposta in appello, senza confrontarsi con la risposta della Corte territoriale e senza svolgere una critica argomentata della sentenza impugnata. La Corte di cassazione ha inoltre rilevato che la motivazione di merito era compiuta e non illogica quanto al concorso dell'imputato, evidenziando un rilevante apporto causale dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 581, lett. c), c.p.p.

    Richiede la specificità dei motivi di impugnazione; la doglianza che si limita a riproporre censure già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è generica.

  • art. 591, lett. c), c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando manchi la specificità dei motivi.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già svolte in appello non è sufficiente.
  • La funzione del ricorso è quella di formulare una critica argomentata alla decisione di merito; se manca tale confronto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito è compiuta e non manifestamente illogica, in particolare sul contributo causale dell'imputato nel concorso di persone, la censura non può essere accolta se non è sorretta da argomenti specifici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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