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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18119/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due imputati ai quali il Tribunale di Roma aveva applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per il delitto di rapina aggravata dall'essere stato commesso il fatto da più persone riunite e con uso di arma, con riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, oltre alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Ciascun imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi identici: con il primo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di colpevolezza e alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; con il secondo ha denunciato il vizio di motivazione sulla determinazione della pena e sulla mancata riduzione nel massimo di un terzo per il rito alternativo, sostenendo in sostanza che la pena sarebbe stata mal motivata o non correttamente ridotta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che le doglianze erano formulate come censure motivazionali, ma nel caso di sentenza di patteggiamento l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo per specifici profili: validità della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. I motivi proposti, invece, investivano il vizio di motivazione, non deducibile in questa sede. Quanto alla pena, la Corte ha osservato che la riduzione ex art. 444 c.p.p. può essere operata "fino a un terzo", quindi la diminuzione concordata può essere anche inferiore al massimo ed è legittima se aderente all'accordo tra le parti e non illegale. Confermata dunque l'inammissibilità, la Corte ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento la diminuzione della pena concordata può essere operata al massimo fino a un terzo, ma il giudice può applicare anche una riduzione inferiore, purché conforme all'accordo e non illegale.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento sono deducibili soltanto i profili tassativamente indicati dalla norma: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento nei limiti fissati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    La Corte richiama il tema della declaratoria immediata di cause di proscioglimento, ma precisa che la doglianza sul punto, veicolata come vizio di motivazione, non è proponibile nel ricorso contro il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità dei ricorsi è dichiarata con ordinanza senza formalità di rito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È richiamata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ritenuta equivalente alle aggravanti e alla recidiva.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; restano quindi inammissibili le doglianze che investono il merito della motivazione.
  • La contestazione dell'omessa declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se formulata come vizio di motivazione, non è proponibile contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
  • In tema di patteggiamento, la riduzione della pena "fino a un terzo" indica un limite massimo e non un automatismo: la pena può essere diminuita anche in misura inferiore, se coerente con l'accordo tra le parti e non illegale.
  • Quando il ricorso contro il patteggiamento è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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