Cassazione Penale, Sentenza n. 49201/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza di conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73 d.P.R. 309/1990) relativa al rinvenimento di grammi 384,10 di cocaina: 1) mancato riconoscimento dell"ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990; 2) vizio di motivazione nel trattamento sanzionatorio e mancata concessione delle attenuanti generiche; 3) vizio della confisca ex art. 240-bis cod. pen., sostenendo che la somma in contante fosse frutto di disinvestimenti della convivente e non di proventi di spaccio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: motivazione dei giudici di merito ritenuta completa e congrua; esclusa l"ipotesi lieve in ragione della rilevante quantità, dell"elevata purezza, della disponibilità di un appartamento adibito esclusivamente al taglio e confezionamento, nonché del possesso di sostanze da taglio e strumenti, indici di una significativa piazza di spaccio. Sul secondo motivo: manifestamente infondato; la Corte di appello ha motivatamente aumentato il trattamento sanzionatorio per la gravità e la professionalità della condotta; la richiesta di attenuanti generiche non era stata formulata come motivo autonomo e la censura è pertanto inammissibile. Sul terzo motivo: generico e infondato; la confisca di euro 4.285 è stata ritenuta legittima ai sensi dell"art. 240-bis cod. pen. in ragione della sproporzione tra redditi e somme rinvenute, dell"inadeguatezza della prova di provenienza lecita (liquidazioni della convivente non compatibili per tempo e importo) e della possibilità, ai fini di tale confisca, di prescindere dalla "pertinenzialità" rispetto al reato; l"onere di allegare e dimostrare una provenienza lecita era a carico del ricorrente. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.1 c.p.p.).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1 e 5
Il comma 1 incrimina la detenzione di stupefacenti; il comma 5 prevede l"ipotesi lieve che va valutata concretamente e globalmente con riferimento a quantità, qualità, mezzi, modalitaà e circostanze. Nel caso in esame l"ipotesi lieve e stata esclusa per peso, elevata purezza e modalitaà organizzativa (appartamento adibito al confezionamento).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74, comma 6
Richiamato per chiarire che la reiterazione o la continuitaà della condotta non escludono automaticamente l"applicabilitaà dell"ipotesi lieve; occorre valutazione complessiva degli elementi di fatto.
Codice penale - art. 240-bis
Consente la confisca per sproporzione tra redditi e patrimonio; non richiede la pertinenzialitaà dei beni rispetto al reato per cui si procede. La prova della provenienza lecita puo superare la presunzione di illecito accumulo ma grava sull"imputato quando la pubblica accusa dimostri la sproporzione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 85-bis
Richiamato nella giurisprudenza per i rapporti interpretativi con l"ipotesi lieve; la norma e utile nel definire limiti applicativi dell"art. 73 ma non osta all"applicazione dell"art. 240-bis per la confisca.
Codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Prevede l"obbligo di condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilitaà del ricorso, qui applicata per euro 3.000.
Massime di principio
- La qualificazione dell"ipotesi lieve ex art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale e concreta: non conta solo la quantità, ma anche la qualitaà (purezza), i mezzi, le modalitaà, il luogo e gli indici di professionalitaà (es. locali deputati al confezionamento, strumenti, sostanze da taglio).
- La presenza di un luogo dedicato al taglio/confezionamento, elevata purezza e materiali per il confezionamento sono indici forti di attivitaà di spaccio professionale e tendono ad escludere l"ipotesi lieve.
- In tema di confisca ex art. 240-bis, una volta dimostrata dalla pubblica accusa la sproporzione tra redditi e patrimonio, la presunzione di accumulo illecito e iuris tantum e grava sull"imputato l"onere di fornire specifiche e verificate prove della provenienza lecita.
- Le attenuanti generiche vanno dedotte e argomentate in modo specifico e, se non presentate come motivo autonomo di gravame, le relative censure possono essere ritenute generiche e inammissibili in Cassazione.
- La Corte di Cassazione ritiene inammissibili i ricorsi che si limitano a riprodurre censure gia esaminate in sede di merito o che sono generiche e non confrontano concretamente le motivazioni della decisione impugnata.
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