Sentenza del 19/01/2024 n. 846 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento n. 09720230000161366001 (Euro 284,93) per: 1) presunta inesistenza della notifica via PEC effettuata da un indirizzo non censito (notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it); 2) mancata notifica dell'atto presupposto (avviso di liquidazione n. 000018343/2017); 3) mancata allegazione degli atti presupposti alla cartella.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il primo motivo relativo alla presunta nullità della notifica via PEC, richiamando orientamenti di legittimità secondo cui l'uso di un indirizzo PEC istituzionale non presente negli elenchi pubblici non determina automaticamente la nullità se il destinatario ha potuto esercitare compiutamente il diritto di difesa e se è provata la ricezione (RAC). Sono stati invece accolti i due motivi relativi alla mancata notifica dell'avviso di liquidazione e alla mancata allegazione degli atti presupposti, poiché l'Agenzia delle Entrate non si è costituita e non è stata fornita prova dell'avvenuta notifica dell'avviso. Conseguentemente la cartella è stata annullata. La resistente è condannata alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3-bis, comma 1, L. n. 53/1994
art. 3-bis, comma 1, legge n. 53 del 1994
La norma detta regole più stringenti per le notifiche eseguite dagli avvocati; il Collegio osserva che la maggiore rigidità formale riguarda principalmente l'individuazione dell'indirizzo del destinatario e non del mittente.
art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005
L'Indice (registro) può essere utilizzato ai fini delle notifiche nei confronti della Pubblica Amministrazione; riferimento per la valutazione delle notifiche digitali istituzionali.
Cass. ord. n. 6015/2023; Cass. Sez. U, sentenza n. 15979/2022
Cass. ord. 6015/2023; Cass. Sez. U, Sent. n. 15979/2022
Giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica via PEC da indirizzo istituzionale non incluso negli elenchi pubblici non è automaticamente nulla se il destinatario ha potuto difendersi senza incertezze circa provenienza e oggetto dell'atto.
Cass. n. 16365/2018
La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore PEC del destinatario è documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella del destinatario; non è necessaria la relazione di notificazione o la ricevuta di accettazione.
Massime di principio
- La notifica di una cartella via PEC da un indirizzo istituzionale non presente negli elenchi pubblici non è automaticamente nulla: conta soprattutto se il destinatario ha effettivamente ricevuto il messaggio (prove: RAC) e ha potuto esercitare il diritto di difesa senza incertezze.
- Per impugnare con successo una cartella di pagamento è spesso decisivo dimostrare l'assenza di notifica dell'atto presupposto (es. avviso di liquidazione) o la mancata allegazione degli atti alla cartella; la mancanza di tali prove comporta l'annullamento della cartella.
- La RAC rilasciata dal gestore PEC del destinatario costituisce prova sufficiente dell'avvenuta ricezione della PEC; non è normalmente richiesta la ricevuta di accettazione o i certificati di firma digitale.
- Se l'ente impositore (Agenzia delle Entrate) non si costituisce, la società di riscossione deve comunque poter documentare le notifiche degli atti presupposti; l'assenza di tale documentazione è a favore del ricorrente.
- Errori materiali nella indicazione di numeri di cartelle o riferimenti saranno interpretati dal giudice alla luce del testo del ricorso e dell'atto effettivamente impugnato; è importante fare attenzione alla corrispondenza dei numeri e degli atti citati.
- Le spese seguono la soccombenza: il soccombente è tenuto al pagamento delle spese di lite (qui liquidate in euro 500,00 oltre contributo unificato).
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