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Sentenza

Sentenza del 19/01/2024 n. 90 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio aveva notificato al socio un avviso di accertamento per imputargli, in quanto unico socio di società a ristretta base, un maggior reddito di capitale pari a €.75.531, derivante da rettifiche operate in capo alla società X srl unipersonale per l'anno 2014 (disconoscimento di costi per difetto di documentazione e inerenza). Il ricorrente ha impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'illegittimità della presunzione automatica di distribuzione degli utili occultì ai soci quando l'accertamento della società è di natura analitico-contabile e non dimostra l'effettiva esistenza di utili distribuibili; in via subordinata ha richiamato l'applicazione dell'art.47 TUIR.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto il ricorso del sig. TIZIO ritenendo che l'accertamento analitico/contabile operato in capo alla società non può automaticamente costituire utili civilistici distribuibili ai soci. È stato affermato che l'Amministrazione non può limitarsi a invocare la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base senza fornire prova concreta dell'esistenza di provviste effettivamente distribuibili alla compagine sociale. Nel caso di specie il socio ha documentato che le rettifiche erano di natura analitico-contabile e riguardavano somme versate a terzi (e ha prodotto schede contabili, estratti conto e ricevute), dimostrando così l'assenza di utili extra-bilancio distribuibili. Conseguentemente l'atto di accertamento notificato al socio è stato annullato. Le spese sono compensate per entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • DPR 917/1986 (TUIR) - art. 109, comma 5

    Richiamata dall'Ufficio in relazione all'indeducibilità di voci di costo per difetto di inerenza; l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione componenti negativi non ritenuti inerenti dalla società

  • TUIR - art. 47

    L'Amministrazione ha richiamato tale norma nell'autotutela per rideterminare l'imponibile a carico del socio (riduzione al 49,72% dell'originario), intendendola applicabile per l'imputazione di taluni redditi al socio; la Corte tuttavia ha ritenuto che la mera applicazione di tale principio non giustifica automaticamente l'imputazione al socio quando l'accertamento societario è analitico-contabile e non prova l'esistenza di utili distribuibili

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento sulla presunzione di distribuzione in società a ristretta base)

    La Corte di legittimità ammette, in linea generale, una presunzione che utili non imputati a bilancio possano essere stati distribuiti ai soci in società a ristretta base; tuttavia la presente sentenza precisa che quella presunzione non può essere applicata automaticamente senza prova della concreta esistenza di utili distribuibili, soprattutto quando l'accertamento della società è di natura analitico-contabile

Massime di principio

  • Un accertamento analitico-contabile volto a rettificare poste di bilancio non equivale automaticamente a utili civilistici distribuibili ai soci: l'Amministrazione deve provare l'effettiva disponibilità di una provvista distribuibile.
  • La presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base non è un automatismo: occorre dimostrare elementi concreti (flussi bancari, mancata corresponsione a terzi, evidenze extracontabili) che attestino la presenza di utili occultì o extrabilancio.
  • Il socio può difendersi efficacemente depositando documentazione contabile, estratti conto e ricevute che dimostrino pagamenti a terzi e l'assenza di disponibilità distribuibili.
  • L'applicazione di norme come l'art.47 TUIR richiede motivazione e prova: se l'accertamento societario è di natura analitica e riguarda costi effettivamente sostenuti e pagati, la rqualificazione in reddito del socio è ingiustificata senza elementi probatori aggiuntivi.
  • In sede amministrativa e giudiziaria è opportuno contestare la presunzione con elementi oggettivi e ricordare che la definitiva statuizione contro la società non sostituisce da sola la prova dell'esistenza di utili distribuibili a favore dei soci.

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