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Sentenza

Sentenza del 19/01/2024 n. 109 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento per plurimi vizi (invalidità della notifica tramite PEC, indicazione generica del responsabile del procedimento, carenza di motivazione per mancata allegazione delle cartelle, mancata notifica delle cartelle sottese, decadenza/prescrizione del credito). In corso di causa la parte eccepiva inoltre la tardività e la nullità del mandato difensivo con cui l'Agente della riscossione si era costituito (costituzione oltre il termine di legge e mandato conferito ad avvocati del libero foro in contrasto con normativa vigente). L'Agenzia deduceva a sua volta la regolarità formale delle notifiche e la tardiva ricezione di alcune produzioni per fatto postale.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente dichiarando tardiva l'originaria costituzione in giudizio dell'Agenzia e annullando l'avviso di intimazione di pagamento e gli atti prodromici e consequenziali, compensando le spese. L'Agenzia ha presentato appello, ma il Collegio d'appello ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Il collegio ha ritenuto inammissibili le controdeduzioni depositate dall'Agenzia perché pervenute oltre il termine perentorio di 20 giorni liberi antecedenti l'udienza (art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992); ha inoltre richiamato i principi di giurisprudenza secondo cui, ai fini della tempestività delle notifiche postali, la data di ricezione dal destinatario prevale salvo che l'avviso di ricevimento riporti una data di spedizione asseverata e timbrata dall'ufficio postale. Nonostante l'ufficio avesse stampigliato la data di spedizione sull'avviso, il plico è stato ricevuto oltre il termine, con conseguente conferma dell'annullamento. Spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 23

    costituzione dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso

    La mancata costituzione entro 60 giorni comporta la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e di chiamare terzi; tuttavia la giurisprudenza ammette la costituzione in udienza e valuta le conseguenze sul diritto di difesa, per cui la sanzione non sempre determina l'automatica inammissibilità della costituzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 32, comma 1

    termine di 20 giorni liberi prima dell'udienza per la produzione di memorie e documenti

    Termine perentorio per la produzione di nuovi documenti a pena di inammissibilità di tali documenti; l'art. 58 non consente la produzione extracirca se non rispettando questo termine.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 58

    facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche oltre i limiti dell'art. 345 c.p.c.

    Consente l'ammissione di nuovi documenti nel processo tributario, ma tale facoltà deve essere esercitata entro il termine perentorio di cui all'art. 32 (20 giorni prima dell'udienza) e con le formalità previste dall'art. 24; non costituisce deroga alla perentorietà del termine.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 24

    formalità per la costituzione e deposito degli atti (es. procura, modalità di deposito)

    Stabilisce le formalità da rispettare per la costituzione e per la produzione documentale; le formalità sono rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle produzioni e della regolarità della costituzione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 61

    rinvio alle norme processuali civili del giudizio di primo grado

    Permette l'applicazione delle norme del rito civile dove compatibili; la Corte richiama tali richiamo per giustificare l'applicazione dei principi sul termine perentorio per la produzione documentale.

  • Legge 7 agosto 2015, n. 124 (richiamata art. 1 co. 8 L.225/2016 nel testo)

    limiti e incompatibilità nell'esercizio del patrocinio per enti pubblici (richiamata nel provvedimento)

    Il Collegio ha ritenuto nullo il mandato conferito ad alcuni avvocati in contrasto con la normativa (art. 1 co. 8), con conseguente ordine di regolarizzazione della costituzione; il difetto di rappresentanza può comportare la nullità della costituzione se non sanata nei termini concessi.

  • Legge 17 dicembre 2018, n. 136 (conversione D.L. 23/10/2018, n. 119)

    annullamento ex lege delle partite di ruolo indicate nel procedimento (DL 119/2018)

    Ha determinato l'annullamento di alcune cartelle poste a fondamento dell'intimazione: ciò può incidere sul perimetro della controversia e sul profilo di giurisdizione con riferimento alle cartelle annullate ex lege.

  • Codice di procedura civile - art. 140

    procedura di notifica mediante affissione in caso di irreperibilità

    Norma richiamata nelle contestazioni sulle modalità di notifica delle cartelle; la correttezza della notifica secondo le forme prescritte incide sulla validità degli atti esecutivi impugnati.

Massime di principio

  • Costituzione dell'ente impositore: va effettuata entro 60 giorni dalla notifica del ricorso; la mancata costituzione nei termini comporta decadenza da alcune facoltà processuali, ma non sempre impedisce la partecipazione orale in udienza. Tuttavia la tardività può rilevare sul piano dell'ammissibilità delle difese e delle produzioni documentali.
  • Produzione documentale: l'art. 32, comma 1 (20 giorni liberi prima dell'udienza) è perentorio. Anche se l'art. 58 consente l'introduzione di nuovi documenti, questi devono essere depositati entro il termine perentorio; la loro produzione oltre il termine può essere dichiarata inammissibile.
  • Notifiche postali e prova della tempestività: ai fini dei termini processuali conta il giorno di ricezione del plico da parte del destinatario; tuttavia un avviso di ricevimento che riporti la data di spedizione con timbro datario/meccanografico dell'ufficio postale può assolvere alla funzione probatoria della ricevuta di spedizione. Una mera indicazione manuale della data di spedizione non è idonea.
  • Nullità del mandato difensivo e regolarizzazione: se il mandato conferito dagli enti pubblici è incompatibile con la normativa, il mandato può essere dichiarato nullo; il giudice può concedere un termine per regolarizzare la costituzione, ma tale regolarizzazione non deve essere intesa come automatica rimessione in termini per svolgere ulteriori difese o per produrre documenti oltre i termini perentori.
  • Effetti di norme sopravvenute che annullano partite di ruolo: l'annullamento ex lege di cartelle può ridimensionare o escludere il tema oggetto di giudizio (difetto di giurisdizione su partite cancellate); occorre verificare sempre lo stato soggettivo e oggettivo delle partite contestate.
  • Bilanciamento tra sanzioni procedurali e diritto di difesa: la sanzione della decadenza per violazioni dei termini va commisurata in funzione della tutela del diritto di difesa; la giurisprudenza può ammettere costituzioni tardive in udienza per evitare una violazione costituzionale del diritto al contraddittorio, ma non sempre questo comporta l'ammissione di documenti tardivi.

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