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Sentenza

Sentenza del 19/01/2024 n. 2029 - Corte di Cassazione

Processo tributario - Atti impugnabili - Fatture TIA

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione in cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto i ricorsi delle società contribuente contro avvisi di pagamento (fatture/avvisi TARES/TARI) emessi da Veritas Spa per aree portuali. Veritas sosteneva che tali avvisi non costituiscono atti impositivi autonomamente impugnabili e che, comunque, erano sufficientemente motivati; deduceva vizi di motivazione e violazioni degli artt. 19 e correlati del d.lgs. 546/1992 e delle norme sulla motivazione degli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Veritas Spa. Ha confermato il principio che le fatture/avvisi per la tariffa di igiene ambientale (TIA/TARI/TARES), pur assumendo talvolta forma di fattura commerciale, hanno natura di entrata pubblicistica e quindi di atto impositivo impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. Ha inoltre ritenuto che tali atti siano soggetti all'onere di motivazione ex art. 7, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) e che, nella fattispecie, gli avvisi impugnati fossero carenti nella indicazione delle modalità di determinazione degli importi, giustificando l'annullamento da parte dei giudici di merito. Ha dichiarato infondate le censure di Veritas e inammissibile per difetto di specificità una delle motivazioni di cassazione; ha condannato Veritas al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma non esclude la possibilità di impugnare altri atti che esplicitano una pretesa tributaria ben individuata; le fatture/avvisi TIA possono essere impugnati anche se non espressamente elencati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione...

    Gli avvisi di pagamento relativi a entrate pubblicistiche devono contenere presupposti di fatto e ragioni giuridiche; il contribuente deve poter comprendere come è stato determinato l'importo richiesto.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Norme in tema di motivazione dei provvedimenti amministrativi richiamate per stabilire i requisiti di motivazione anche degli atti impositivi emessi dal gestore del servizio rifiuti.

  • Costituzione, artt. 24, 53, 97

    Richiamate a fondamento dell'interpretazione estensiva della tutela giurisdizionale del contribuente (diritto di difesa e principio di buon andamento dell'amministrazione) che giustifica la possibilità di impugnare atti non tassativamente elencati.

  • Legge 28 dicembre 2001, n. 448

    Richiamata per l'allargamento della giurisdizione tributaria e per giustificare l'accesso al giudice tributario anche per atti non espressamente previsti dall'art. 19 d.lgs. 546/1992.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Sottolinea l'interesse del destinatario dell'atto a ottenere una pronuncia che chiarisca la sua posizione rispetto alla pretesa tributaria fin dal momento della ricezione dell'atto.

  • Codice di procedura civile, art. 366 (principio di autosufficienza del ricorso per cassazione)

    Per i motivi di cassazione che censurano la valutazione della motivazione dell'atto è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione ritenuti erroneamente interpretati o omessi; la mancata specificità rende il motivo inammissibile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Norma procedurale richiamata in relazione al contributo unificato per l'eventuale ulteriore importo dovuto dalla parte soccombente.

Massime di principio

  • Le fatture o avvisi emessi dal gestore del servizio rifiuti per la TIA/TARI, anche se formati come fatture commerciali, hanno natura di atti impositivi/entrata pubblicistica e possono essere impugnati davanti alle Commissioni tributarie.
  • Tali atti sono soggetti all'onere di motivazione: devono indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche nonché spiegare come è stato determinato l'importo, così da garantire il diritto di difesa del contribuente.
  • L'elencazione degli atti impugnabili nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 non è ostativa rispetto all'impugnabilità di altri atti che manifestano una pretesa tributaria chiara e motivata; l'impugnazione di tali atti è facoltativa e non preclude future impugnazioni.
  • Se si contesta la carenza di motivazione di un avviso/fattura TIA, il contribuente può ottenere l'annullamento se l'atto non rende comprensibile la determinazione del quantum richiesto.
  • In sede di Cassazione chi impugna una decisione per vizi di motivazione deve osservare il principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c.): riportare espressamente i passi di motivazione contestati, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La presenza nell'atto di un'esplicita indicazione della possibilità di ricorso tributario (informativa sull'impugnazione) rafforza l'idea che l'atto sia destinato a produrre effetti impositivi e sia impugnabile.

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