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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6075/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il diniego di revoca della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per: 1) mancata considerazione del profilo di ne bis in idem, essendo le condotte contestate circoscritte a periodo anteriore (fino a marzo 2013) già oggetto di precedente giudicato; 2) eccessiva valorizzazione, ai fini della protrazione della condotta associativa oltre il giudicato, di una conversazione dei fratelli Presta (che lo indica come "Alberto di Cosenza") priva, a suo dire, di contenuto indiziante; 3) omissione di valutare le dichiarazioni di Pierluigi Terrazzano che avrebbero messo in dubbio l'attendibilità del collaboratore Zaffonte; 4) contraddittorietà rispetto a decisioni analogue nei confronti di altro imputato (Di Puppo).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non consentite, richiamando il principio per cui in sede di appello ex art. 310 c.p.p. il Tribunale è chiamato a valutare soltanto se siano emersi elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario che ha fondato la misura cautelare, non a riesaminare compiutamente la sussistenza delle condizioni cautelari. Il Tribunale del riesame ha correttamente ritenuto assenti elementi sopravvenuti tali da escludere la prosecuzione della militanza associativa oltre il marzo 2013, valutando complessivamente le dichiarazioni dei collaboratori (Zaffonte, Foggetti, Imperi) e le intercettazioni (conversazione del 25/02/2017) che indicano comportamenti posteriori al giudicato. Le eccezioni sul contributo di Terrazzano sono risultate generiche e prive di autosufficienza (dichiarazioni non allegate integralmente). In accoglimento della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e dell'art.616 c.p.p. la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Regolamenta l'appello contro le ordinanze che rigettano istanze cautelari: l'effetto devolutivo limita il sindacato del giudice d'appello alla verifica di elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario e la motivazione dell'ordinanza impugnata, non a una piena rivalutazione della sussistenza della misura.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'onere delle spese processuali; applicato per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere che l'inammissibilità del ricorso derivi da colpa della parte nella determinazione della causa di inammissibilità; rende possibile comunque l'imposizione della sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p.

  • Giurisprudenza di legittimità (richiami a precedenti, es. Sez. 2 n. 18130/2016 e Sez. 3 n. 43112/2015)

    Principio consolidato secondo cui il sindacato in sede di appello ex art. 310 c.p.p. è delimitato dall'effetto devolutivo e concerne esclusivamente la valutazione di elementi nuovi, e la correttezza e adeguatezza della motivazione circa tali elementi.

Massime di principio

  • In sede di appello avverso il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare (art.310 c.p.p.) il giudice d'appello non procede a una piena riconsiderazione della sussistenza delle esigenze cautelari ma verifica se siano emersi elementi nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario.
  • La prova della protrazione di condotte associative oltre il periodo già giudicato può fondarsi su un compendio probatorio (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni) valutato nel suo insieme; il valore probatorio di un singolo elemento va apprezzato nel contesto complessivo.
  • Le censure che non allegano o non trascrivono integralmente documenti o dichiarazioni di terzi sono spesso inammissibili per mancanza di autosufficienza della motivazione e dei mezzi di prova offerti in cassazione.
  • La semplice discordanza di valutazione tra decisioni relative a diversi coimputati non invalida automaticamente una misura, a meno che non emerga che la stessa compagine probatoria sia stata applicata in modo incongruente rispetto alle posizioni omogenee.
  • Le contestazioni basate su genericità o sulla mera confutazione di singoli elementi, senza indicare elementi nuovi efficaci a rimettere in discussione il quadro indiziario, hanno scarse probabilità di successo in appello e in cassazione.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, salva la responsabilità per dolo o colpa grave nella proposizione del ricorso, possono essere imposte spese e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.), come modulata dall'interpretazione della Corte costituzionale.

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