Cassazione Penale, Ordinanza n. 26207/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in parziale riforma della decisione del giudice dell'udienza preliminare, aveva solo rideterminato la pena, revocando una pena accessoria per uno e sostituendo per l'altro l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ma aveva confermato l'affermazione di responsabilità penale per i reati rispettivamente contestati. L'unico motivo dedotto denunciava mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo del tutto generico, perché privo dell'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a sostegno della censura, e ha richiamato il requisito di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall'art. 581 c.p.p., rafforzato dalla riforma del 2017 e dal comma 1-bis introdotto nel 2022. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già ampiamente e congruamente motivato la condanna.
Norme richiamate
I motivi di impugnazione devono essere enunciati con specifica indicazione delle censure proposte; la genericità del motivo rende il ricorso inammissibile.
La riforma ha ulteriormente rafforzato il requisito di specificità dell'atto di impugnazione.
art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 581 c.p.p., incidendo sul rigore della forma dell'impugnazione.
Ha già rafforzato, prima della riforma del 2022, il requisito di specificità dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e puntuale alla decisione impugnata, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento della censura.
- La deduzione di vizio di motivazione per travisamento dei fatti non può risolversi in una contestazione generica o meramente assertiva, ma richiede la precisa individuazione degli errori del ragionamento decisorio e del loro supporto documentale.
- Quando la sentenza di merito abbia già esposto in modo congruo e ampio le ragioni della condanna, un ricorso che non si confronti specificamente con tale motivazione è inammissibile.
- Il requisito di specificità dei motivi di impugnazione è oggi letto in modo rigoroso, anche alla luce delle modifiche normative intervenute sull'art. 581 c.p.p.
Come è indicizzato
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