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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14919/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato contro la sentenza della Corte di appello di Salerno che aveva confermato la condanna per il reato contestato. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale sulla ritenuta sussistenza del reato, sostenendo in particolare il difetto dell'elemento soggettivo. Con gli altri due motivi si lamentano erronea applicazione della legge penale e carenza motivazionale in relazione agli artt. 99 e 133 c.p.; il primo di tali motivi non era stato devoluto in appello, mentre il secondo riguardava il trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto indeducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza una critica specifica alle ragioni della sentenza impugnata. Il motivo relativo all'art. 99 c.p. è stato dichiarato inammissibile per violazione della catena devolutiva, poiché non formulato in appello. Il motivo relativo all'art. 133 c.p. è stato dichiarato inammissibile perché attinente al trattamento punitivo ed è risultato comunque sorretto da motivazione sufficiente e non illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.

    Il motivo fondato su tale norma è stato ritenuto inammissibile perché non devoluto con l'appello, con violazione della catena devolutiva.

  • art. 133 c.p.

    La censura è stata considerata inammissibile perché attinente al trattamento sanzionatorio e comunque infondata, essendo la motivazione di merito sufficiente e non illogica.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione di questioni non formulate in appello viola la catena devolutiva e non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono censurabili in sede di legittimità solo nei limiti del vizio di motivazione, quando la decisione di merito presenti motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica; in presenza di motivazione sufficiente e non illogica il motivo è inammissibile.
  • La contestazione del difetto dell'elemento soggettivo non può essere veicolata in cassazione mediante una censura meramente reiterativa, priva di autonoma e specifica critica alla decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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