Cassazione Penale, Ordinanza n. 21754/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità il giudizio di merito sulle attenuanti generiche e sulla graduazione della pena, poiché sorretto da motivazione coerente e non arbitraria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato il trattamento sanzionatorio applicato in primo grado. I motivi dedotti riguardavano: 1) l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti ritenute sussistenti; 2) l'eccessività della pena irrogata. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano generiche e reiterative di doglianze già proposte in appello, oltre che manifestamente infondate, perché la motivazione della Corte territoriale sulla pena era ampia, non contraddittoria e dava conto degli elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche e della congruità della pena, prossima al minimo edittale.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche sono subordinabili a un apprezzamento di merito fondato su elementi ostativi o favorevoli; la loro esclusione è censurabile in cassazione solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
Il giudice deve dare conto degli elementi, tra quelli previsti dalla norma, ritenuti preponderanti ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena.
Massime di principio
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è non contraddittoria e indica gli elementi ritenuti decisivi ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La doglianza sulla misura della pena è inammissibile in cassazione quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, salvo che la determinazione sanzionatoria sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Le censure già proposte in appello e integralmente disattese con motivazione adeguata non possono essere riproposte in cassazione in termini meramente reiterativi senza specifica critica della decisione impugnata.
- Quando il giudice di merito colloca la pena in prossimità del minimo edittale e spiega le ragioni del bilanciamento tra circostanze, la determinazione sanzionatoria è normalmente insuscettibile di censura di legittimità.
Come è indicizzato
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