Cassazione Penale, Ordinanza n. 25167/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva parzialmente riformato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, riqualificando i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e rideterminando la pena, con conferma del resto. L'unico motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione per omessa valutazione delle ragioni poste a fondamento del secondo motivo di appello, relativo alla concessione delle attenuanti generiche. La censura, tuttavia, veniva articolata in modo generico, limitandosi a richiamare comportamenti processuali ed extraprocessuali non specificati e rinviando al motivo di appello senza indicarne il contenuto; inoltre si sosteneva che la personalità della ricorrente fosse stata valutata in modo illegittimamente negativo nonostante la riqualificazione del fatto e la richiesta di attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, perché consistito in un mero rinvio ai motivi di appello senza autonoma e precisa indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto oggetto di censura. Ha inoltre osservato che la motivazione della Corte territoriale era comunque adeguata, avendo valorizzato negativamente la personalità della ricorrente sulla base di due precedenti per truffa e della mancanza di elementi positivi, compresa l'assenza di confessione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte richiama la riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, disposta dal giudice di appello e non oggetto di specifica censura nel ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre l'omessa valutazione dei motivi di appello mediante un generico rinvio a essi: il ricorso deve contenere una autonoma e precisa esposizione delle questioni di diritto e degli elementi di fatto sottoposti al sindacato di legittimità.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile quando si limita a richiamare comportamenti non specificati o a sollecitare una rivalutazione del merito senza confutare puntualmente la motivazione del giudice di appello.
- La motivazione è adeguata quando la Corte territoriale fonda il diniego delle attenuanti generiche su elementi negativi concreti, quali precedenti penali specifici e assenza di condotte o dati positivi significativi, anche sotto il profilo processuale.
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