Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una contestazione di falsa testimonianza a carico di un imputato. Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere ritenendo estinto il reato per prescrizione. La Procura generale ha impugnato deducendo violazione di legge in relazione al calcolo del termine prescrizionale: a fronte della data di consumazione del fatto individuata al 7 novembre 2018, il giudice di merito avrebbe erroneamente ritenuto maturata la prescrizione al 7 maggio 2025 senza considerare l'effetto interruttivo della notificazione del decreto che dispone il giudizio, avvenuta il 31 ottobre 2024, che avrebbe spostato il termine al 7 maggio 2026. La parte pubblica ha quindi chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha escluso che alla data della decisione impugnata fosse maturata la prescrizione, rilevando che il termine massimo di prescrizione era ancora pendente e che, inoltre, la prescrizione non risultava maturata neppure al momento del controllo di legittimità, anche tenendo conto di ragioni di sospensione indicate nella sentenza impugnata. Ha quindi annullato la sentenza con rinvio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina del termine ordinario e del calcolo della prescrizione; la Corte ne applica il combinato disposto con l'art. 161 c.p. per escludere la maturazione della prescrizione alla data della decisione impugnata.
Richiamato per l'effetto interruttivo e per la determinazione del termine massimo di prescrizione, che nel caso concreto viene ritenuto pari a sette anni e sei mesi.
Richiamato per indicare ulteriori cause di sospensione del corso della prescrizione, che prolungano la scadenza del termine.
Massime di principio
- Nel valutare la prescrizione occorre distinguere tra termine ordinario, eventuali cause interruttive e cause di sospensione, verificando se alla data della decisione impugnata il termine sia effettivamente decorso.
- La notificazione del decreto che dispone il giudizio, se intervenuta nei tempi rilevanti, può incidere sul computo della prescrizione in quanto evento interruttivo, con conseguente spostamento in avanti del termine massimo di estinzione del reato.
- Se il reato non risulta prescritto né alla data della sentenza impugnata né al momento del giudizio di legittimità, l'impugnazione della parte pubblica conserva interesse e la declaratoria di estinzione del reato deve essere annullata con rinvio.
- Quando l'erroneo calcolo della prescrizione ha determinato una pronuncia di non doversi procedere, il vizio comporta annullamento con rinvio per nuovo esame, non essendo possibile confermare la definizione estintiva illegittimamente adottata.
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