Cassazione Civile, Ordinanza n. 29679/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione, richiamando l'art. 6, comma 13, primo periodo, del D.L. n. 119/2018 convertito in L. n. 136/2018: in mancanza di istanza di trattazione nel termine stabilito dalla parte interessata, il processo va dichiarato estinto. Le spese di lite sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Trentino-Alto Adige che aveva respinto il suo appello e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione emesso per il recupero di imposta di registro, ipotecaria e catastale. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il contribuente ha depositato documentazione attestante di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e di avere pagato le somme dovute; non risultando presentata alcuna nuova istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina agevolativa, la causa è stata considerata estinta.
Norme richiamate
La definizione agevolata della controversia, una volta documentata con il pagamento delle somme dovute e in assenza di istanza di trattazione, conduce all'estinzione del processo.
art. 6, comma 13, primo periodo, D.L. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018
Se non viene presentata, entro il termine previsto, un'istanza di trattazione da parte interessata, il processo deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- Quando una controversia rientra in una procedura di definizione agevolata e la parte produce prova dell'adesione e del pagamento, il giudice deve verificare il rispetto degli adempimenti e dei termini previsti dalla disciplina speciale.
- In assenza di un'istanza di trattazione tempestiva dopo la definizione agevolata, il processo si estingue per effetto della disposizione speciale, senza decisione sul merito.
- La mancata prosecuzione del giudizio nei termini previsti dalla normativa di definizione agevolata rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, che restano assorbiti dall'estinzione.
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