Cassazione Penale, Ordinanza n. 20057/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della corte di appello resa in sede di rinvio. Dalla motivazione emerge che la decisione impugnata aveva già colmato i vizi rilevati dalla sentenza rescindente e, sulla base del compendio probatorio, aveva ritenuto che la tentata estorsione contestata al capo B non fosse assorbita nei fatti di cui al capo A. Il ricorso censurava, in sostanza, tale ricostruzione giuridica e probatoria, deducendo erronee interpretazioni in diritto, manifeste incongruenze logiche e travisamento della prova; la Corte di cassazione ha però ritenuto che tali vizi non sussistessero.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il giudice di merito, decidendo in sede di rinvio, aveva correttamente eliminato i vizi evidenziati dalla precedente sentenza rescindente e aveva logicamente escluso l'assorbimento della tentata estorsione di cui al capo B nei fatti contestati al capo A, senza errori di diritto, manifeste illogicità o travisamenti del dato probatorio. Conseguentemente, essendo l'impugnazione inammissibile, sono state applicate le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
all'inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni consequenziali previste dalla norma, tra cui gli effetti economici/processuali a carico del ricorrente.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la valutazione compiuta dal giudice di rinvio quando questi abbia effettivamente colmato i vizi segnalati dalla sentenza rescindente e la motivazione risulti immune da errori di diritto, manifeste incongruenze logiche o travisamenti del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova rivalutazione del fatto quando la decisione impugnata presenti una motivazione coerente e logicamente completa sulla non assorbibilità di un reato in un altro capo di imputazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
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