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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36244/2025 del 06/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile per assoluta genericità del motivo unico dedotto, poiché esso non contiene una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (null)

La controversia

L'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ma il testo disponibile indica solo un motivo unico formulato in modo del tutto generico. La Corte rileva che il ricorso non confronta realmente la motivazione della decisione impugnata: non spiega perché la sentenza di appello sarebbe affetta da evidenti vizi motivazionali e non indica specificamente quali punti della decisione sarebbero censurati. La Corte di appello, al contrario, viene ritenuta aver motivato in modo congruo sia sull'accertamento della responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo assolutamente generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Per superare il vaglio di ammissibilità non è sufficiente una censura apodittica: occorre indicare specificamente i punti della decisione contestati e le ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata.
  • Se la sentenza di merito ha motivato congruamente su responsabilità e trattamento sanzionatorio, il ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con tali passaggi, altrimenti è dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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