Cassazione Penale, Ordinanza n. 33621/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La questione della prescrizione non viene esaminata perché l'inammissibilità del ricorso preclude la formazione di una fase processuale utile al suo perfezionamento. La sentenza d'appello resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. Dal testo emerge che i motivi articolati erano cinque: il primo attinente alla prescrizione; il secondo denunciava un asserito mutamento della contestazione; il terzo lamentava profili di concorso nel reato; il quarto riguardava una circostanza aggravante; il quinto censurava l'entità della pena. La Corte di cassazione rileva che il secondo motivo è ripetitivo e generico ma manifestamente infondato perché la riqualificazione della responsabilità da autoria materiale a concorso morale non integra mutamento essenziale del fatto né menomazione del diritto di difesa. I motivi terzo, quarto e quinto sono ritenuti totalmente generici e già adeguatamente affrontati dalla Corte d'appello. Il primo motivo sulla prescrizione non viene esaminato perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di considerare l'eventuale maturazione della causa estintiva.
Norme richiamate
La prescrizione non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile, perché l'inammissibilità impedisce il formarsi di una valida fase processuale utile al maturare o al riconoscimento della causa estintiva.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La contestazione dell'autoria materiale e l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso morale non integrano, di per sé, un mutamento essenziale del fatto addebitato, quando il nucleo storico della contestazione resta invariato e non risulta compromesso il diritto di difesa.
- Nel ricorso per cassazione, motivi generici, ripetitivi o non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame di una dedotta causa estintiva del reato, compresa la prescrizione, perché non si determina una fase processuale utile al suo riconoscimento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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