Cassazione Civile, Ordinanza n. 17691/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di merito nel quale la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibili sia l'appello principale della parte soccombente sia l'appello incidentale della controparte. La Corte territoriale ha ritenuto che l'appello principale fosse stato notificato nei confronti di un soggetto diverso da quello effettivamente destinatario della sentenza di primo grado: l'atto di appello evocava infatti l'Oratorio di S. Nicola di Piano di Sorrento, mentre la decisione di primo grado era stata resa nei confronti della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, in persona del parroco. Secondo la Corte d'appello, tale errore impediva di evitare la decadenza dall'impugnazione, e rendeva inoltre inefficace l'appello incidentale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi; il primo, centrale, denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 164, comma 3, c.p.c., sostenendo che, dopo la notificazione dell'atto di appello, si era costituita proprio la Parrocchia destinataria della sentenza di primo grado, eccependo il vizio ma anche spiegando difese nel merito e appello incidentale: ciò avrebbe sanato il vizio della vocatio in ius dell'atto di impugnazione. I motivi successivi censuravano la mancata pronuncia sulle doglianze di merito, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la costituzione in giudizio della parte evocata sanasse il vizio dell'atto di appello relativo alla vocatio in ius, anche nel giudizio di impugnazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, affinché esamini il merito dell'appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
La costituzione del convenuto sana i vizi dell'atto di citazione attinenti alla vocatio in ius, compresa l'omessa o errata individuazione del convenuto, con effetti ex tunc; tale regola opera anche nel giudizio di appello.
I vizi riguardano gli elementi della vocatio in ius di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione, l'errata individuazione del soggetto convenuto nell'atto di appello integra un vizio della vocatio in ius che può essere sanato dalla costituzione della parte effettivamente evocata, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell'impugnazione.
- L'inammissibilità dell'appello non può essere dichiarata quando il destinatario dell'atto si sia costituito in giudizio e abbia così raggiunto lo scopo della vocatio in ius, dovendosi applicare il meccanismo di sanatoria ex art. 164, comma 3, c.p.c.
- L'accoglimento del motivo che investe la validità della vocatio in ius rende assorbite le ulteriori censure che presuppongono la corretta declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione.
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