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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25220/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per ricettazione di timbri oggetto di furto. In cassazione sono stati dedotti, con il primo e il secondo motivo, vizi ex art. 606, lett. b), c), d) ed e), c.p.p. relativi alla valutazione della prova: da un lato la denunciata violazione del diritto di difesa per la mancata escussione del teste indicato dalla difesa; dall'altro la contestazione della motivazione nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto provata l'esclusiva disponibilità dell'imputato del vano in cui erano custoditi i timbri e la natura unipersonale della società intestataria della spedizione contenente i timbri. I motivi sono stati ritenuti sostanzialmente ripetitivi di doglianze già proposte in appello e, in ogni caso, risolventisi in una sollecitazione a una diversa lettura del merito e delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. Quanto alla mancata audizione del teste, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la prova decisiva non può consistere in un mezzo dichiarativo finalizzato solo a ipotizzare un diverso quadro valutativo favorevole al ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero in larga parte reiterative di motivi già disattesi in appello e che, nella sostanza, mirassero a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dell'attendibilità delle fonti di prova, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha inoltre escluso che la mancata assunzione della testimonianza richiesta potesse integrare la dedotta mancata acquisizione di una prova decisiva, poiché il teste invocato avrebbe fornito una prova dichiarativa da apprezzare insieme agli altri elementi di prova, e non un fatto certo nel suo accadimento. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso erano articolati come censure di violazione di legge, nullità, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione, ma sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito.

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    La mancata assunzione di una prova è deducibile solo se la prova è decisiva; tale decisività richiede un fatto certo nel suo accadimento, non un mezzo dichiarativo destinato a essere valutato comparativamente con le altre prove.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una doglianza sulla motivazione o sulla prova in una richiesta di nuova valutazione del merito; sono inammissibili i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa dei fatti e delle risultanze istruttorie.
  • La mancata assunzione di una prova può integrare vizio deducibile in cassazione solo quando la prova omessa sia davvero decisiva, cioè idonea a dimostrare un fatto certo e non meramente a fornire un contributo dichiarativo da confrontare con altri elementi probatori.
  • Sono inammissibili i motivi che ripropongono in cassazione le stesse censure già dedotte in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito né sindacare l'attendibilità delle fonti di prova se la motivazione impugnata è logicamente coerente e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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