Cassazione Penale, Sentenza n. 10336/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 96, 122 e 599-bis c.p.p., sostenendo che l'accordo ai sensi dell'art. 599-bis non si fosse ancora formalizzato in udienza perché il difensore non aveva una procura specifica per quel rito e che il suo assistito aveva revocato la volontà di aderire al concordato prima della formale conclusione; chiedeva l'annullamento della sentenza che aveva omologato la pena concordata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la procura conferita al difensore (menzionante l'art. 599 c.p.p.) fosse funzionalmente idonea a consentire la definizione in appello mediante concordato e che, una volta intervenuto il consenso del pubblico ministero, l'accordo fosse divenuto irrevocabile; pertanto la Corte territoriale aveva correttamente escluso la revoca. Sono state condannate le spese processuali e il ricorrente è stato condannato al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 599-bis nel senso che, nel cosiddetto "concordato in appello", la rinuncia dell'imputato ai motivi sulla responsabilità e il consenso del pubblico ministero rendono l'accordo irrevocabile e incardinano la pronuncia della pena; la revoca della volontà delle parti non è ammessa dopo il consenso, salvo il caso in cui la Corte non possa accogliere la proposta di pena (co. 3)
La procura indicava la facoltà del difensore di "definire in appello il processo ai sensi dell'art. 599 c.p.p.", e la Corte ha interpretato tale mandato, nel suo tenore sostanziale, come idoneo a comprendere la conclusione del concordato in appello ex art. 599-bis
Riferimento giurisprudenziale: la Corte richiama l'orientamento sul patteggiamento ex art. 444, secondo il quale l'accordo tra imputato e P.M., una volta pervenuto e accettato, costituisce negozio processuale recettizio irrevocabile; principio esteso analogicamente al concordato in appello
Norma indicata nel motivo di ricorso (presunta violazione), ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e non fondata alla luce dell'irrilevanza della questione della procura specifica rispetto al tenore sostanziale dell'incarico conferito
Norma indicata nel motivo di ricorso (presunta violazione), ma la Cassazione non ha accolto la doglianza ritenendola assorbita dalla valutazione sull'irrimediabilità dell'accordo
Citata dalla Corte come norma oggetto di doglianze ritenute inammissibili quando attengono a motivi rinunciati o a questioni non trasfuse in illegittimità della pena
Applicata per statuire che, essendo il ricorso inammissibile e non ravvisandosi assenza di colpa causa dell'inammissibilità, il ricorrente va condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria
Norma procedurale richiamata relativamente all'udienza senza discussione orale: la Procura generale ha depositato le conclusioni scritte ai sensi della disposizione
Massime di principio
- Una procura che, nel tenore sostanziale, attribuisce al difensore il potere di "definire in appello" il giudizio deve essere valutata nel suo contenuto e può essere considerata idonea anche se menziona solo l'art. 599, se è chiaro che l'incarico comprende il potere di concordare la pena
- Quando il pubblico ministero presta il consenso alla proposta di concordato in appello, l'accordo diventa irrevocabile: l'imputato non può unilateralmente revocare la rinuncia ai motivi sulla responsabilità una volta che il consenso è intervenuto, salvo che la corte rifiuti la proposta
- Le doglianze in cassazione relative a motivi espressamente rinunciati dall'imputato nel concordato sono inammissibili; non sono inoltre ammissibili censure che riguardano condizioni di proscioglimento o determinazioni della pena non trasformatesi in illegittimità della sanzione
- La giurisprudenza sul patteggiamento ex art. 444 (irrimediabilità dell'accordo una volta accettato) è applicata analogicamente al concordato in appello
- La lex mitior può giustificare la revoca dell'accordo solo se, dopo la ratifica, interviene una norma più favorevole all'imputato; diversamente, il negozio processuale resta irrevocabile
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non sussiste un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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