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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31399/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che il motivo dedotto non fosse specifico e non consentisse un effettivo sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo, con unico motivo, l'assenza o la carenza di motivazione del provvedimento impugnato. In particolare ha sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe esplicitato compiutamente i criteri di valutazione delle prove poste a base della conferma della colpevolezza e non avrebbe indicato il percorso argomentativo seguito per negare una pena al minimo edittale. La Corte di cassazione ha però rilevato che tali doglianze erano formulate in modo assertivo e generico, senza specifiche censure idonee a individuare i punti della motivazione realmente contestati, con conseguente difetto dei requisiti del ricorso richiesti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e intelligibili; mere deduzioni assertive o censure generiche sulla motivazione non soddisfano il requisito di specificità e comportano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso che deduce vizi di motivazione deve indicare in modo specifico quali passaggi della decisione siano censurati e perché, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva o generica.
  • L'inammissibilità del ricorso può derivare non solo dall'assenza formale dei requisiti di legge, ma anche dalla formulazione di doglianze tali da non consentire al giudice di cassazione di individuare con precisione il rilievo mosso e di esercitare il sindacato richiesto.
  • Quando la sentenza impugnata presenti una motivazione congrua e logica sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, la censura che si limiti a contestare in modo generico la valutazione delle prove o la mancata concessione del minimo edittale non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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