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Ordinanza

Ordinanza n. 879/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensiva, - del Decreto Direttoriale n. 96/SAA/2025 del 1° ottobre 2025, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale Servizi di Vigilanza, notificato a mezzo PEC in data 16 ottobre 2025, con il quale è stata disposta la revoca dall'incarico conferito al ricorrente di Commissario Liquidatore della società "COOPERATIVA EDILIZIA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA".

Giustizia amministrativa202515693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto direttoriale di revoca dell’incarico di commissario liquidatore di una società cooperativa edilizia

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto direttoriale con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha revocato l’incarico di commissario liquidatore. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente indicati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né sono ricostruibili le contestazioni rivolte al provvedimento di revoca. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha ritenuto necessario acquisire la documentazione amministrativa posta a fondamento dell’atto, quella in esso richiamata e quella ritenuta utile dall’amministrazione, inclusi gli atti attestanti la notificazione al ricorrente degli atti che hanno preceduto l’adozione della revoca.

La decisione

Il TAR non ha deciso l’istanza cautelare nel merito. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero resistente, ordinandogli di depositare entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, o dalla sua notificazione se anteriore, gli atti e i documenti previsti dall’art. 46, comma 2, c.p.a., compresi quelli relativi alla notifica al ricorrente degli atti antecedenti la revoca. La discussione sull’istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non risulta una decisione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    gli atti e i documenti in base ai quali l’atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l’amministrazione ritiene utili al giudizio

    La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all’amministrazione il deposito degli atti e dei documenti necessari alla decisione, inclusa la documentazione relativa alla notificazione degli atti procedimentali antecedenti il provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Ai fini della decisione di un’istanza cautelare, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione resistente di depositare gli atti e i documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, quelli da esso richiamati e quelli utili alla definizione della controversia, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a.
  • L’incombente istruttorio può comprendere la documentazione attestante la notificazione al destinatario degli atti procedimentali che hanno preceduto l’adozione del provvedimento impugnato, quando tale documentazione sia rilevante per la decisione cautelare.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

Testo integrale

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