Sentenza n. 2021/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l''annullamento previa misura cautelare: del provvedimento Protocollo n.-OMISSIS- del 22-03-2023 del responsabile dell''AREA 4 del Comune di Tropea, notificato alla ricorrente in data 22/03/2023, avente ad oggetto “Richiesta di regolarizzazione del rapporto locativo dell''alloggio, sito in -OMISSIS- alla -OMISSIS- ai sensi della legge regionale 30.03.1995 n. 8 e ss.mm.ii. Comunicazione diniego” e degli atti presupposto, connesso o conseguenziali ivi espressamente compreso il verbale del Comando di Polizia Locale prot. n. -OMISSIS- del 02.02.2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della regolarizzazione del rapporto locativo dell’alloggio ERP, fondato sull’accertamento che l’alloggio non era occupato dalla richiedente e non era idoneo all’uso abitativo, nonché verbale di sopralluogo della Polizia Locale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, che sosteneva di occupare l’alloggio dal 2008 e di avervi richiesto la regolarizzazione nel 2019 ai sensi della legge regionale calabrese n. 8/1995, contestava il diniego comunale del 22 marzo 2023. Deduceva, da un lato, la violazione delle regole sulla comunicazione di avvio del procedimento e, dall’altro, l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del diniego, assumendo di risiedere stabilmente nell’alloggio con il coniuge e i due figli minori. A sostegno aveva richiamato il certificato di residenza e la ristrutturazione del bagno; contestava inoltre le risultanze del sopralluogo, secondo cui l’alloggio era privo di elementi minimi di abitabilità e lei abitava temporaneamente nell’unità sottostante, detenuta dalla madre.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambi i motivi. La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio è infondata perché il procedimento era stato avviato dalla stessa ricorrente con la propria istanza, sicché ella ne conosceva già l’esistenza; inoltre, il provvedimento era vincolato e il Comune aveva dimostrato che il procedimento non avrebbe potuto concludersi diversamente, senza che la ricorrente avesse indicato elementi idonei a modificare l’esito. È infondato anche il motivo sui presupposti sostanziali: il verbale di sopralluogo e le dichiarazioni rese dalla ricorrente hanno consentito di ritenere che ella abitasse nell’unità sottostante, insieme alla madre, e non nell’alloggio oggetto di regolarizzazione, che risultava peraltro non agibile. Il certificato di residenza indicava soltanto l’indirizzo comune dell’edificio, senza distinguere le due unità; la fotografia del bagno non dimostrava né la riferibilità all’immobile né la sua complessiva agibilità. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza del 6 ottobre 2023 per difetto di fumus e periculum. Spese integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Nei procedimenti amministrativi avviati ad istanza di parte, quale quello per cui è causa, “non sussiste la lamentata violazione degli artt. 7 e 8, della L. n. 241/1990, che impongono la comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari del provvedimento finale, nonché l'indicazione dell'organo competente e dell'ufficio ove prendere visione degli atti; perché se ratio legis è quella di rendere edotti gli interessati dell'esistenza di un procedimento che li riguarda, è di tutta evidenza che la norma si riferisca ai procedimenti che vengono avviati su iniziativa d'ufficio, ovvero comunque di soggetti diversi dai destinatari del provvedimento finale. Non ha invece alcuna utilità pratica comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti che, con la loro istanza, a quel procedimento hanno dato avvio, e dunque sono già a conoscenza del procedimento medesimo, perché in tal caso vengono meno le esigenze di conoscenza e trasparenza sottese alla previsione normativa”
La comunicazione di avvio non è necessaria nei procedimenti attivati dall’istanza del destinatario del provvedimento finale, poiché l’interessato è già a conoscenza dell’esistenza del procedimento.
Inoltre, ad abundantiam, anche ritenendo in ipotesi astrattamente dovuta la comunicazione di avvio del procedimento anche a fronte dell’istanza della parte interessata con la quale è stato iniziato il procedimento, nel caso in esame, premessa la natura vincolata del provvedimento gravato, va evidenziato che, alla luce dell’art. 21 octies della l. n. 241 del 1990, l’Amministrazione resistente ha comunque fornito adeguata comprova del fatto che il procedimento non avrebbe potuto sortire conclusione diversa; peraltro la ricorrente non avrebbe neppure allegato convincenti argomentazioni e prove che avrebbe potuto prospettare in sede procedimentale per condurre l’Amministrazione ad un diverso convincimento.
Per un provvedimento vincolato, l’omissione della comunicazione procedimentale non determina l’annullabilità quando l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; il privato deve inoltre indicare elementi che avrebbero potuto incidere sull’esito.
art. 1 l.r. Calabria 30 marzo 1995, n. 8
Ai sensi della vigente formulazione dell’art. 1 della L.R. 8/1995, “Per tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, così come definiti dall'articolo unico, 1° comma della legge 24 dicembre 1993, n. 560, che alla data del 30 giugno 20131 risultino occupati senza titolo nonché quelli oggetto di provvedimenti di sistemazione in forma provvisoria e/o precaria (con concessione documentata o desumibile da atti o provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale), che siano scaduti senza dar luogo a procedure di rilascio, gli Enti gestori procedono con provvedimento emesso secondo i propri ordinamenti, alla regolarizzazione dei rapporti locativi, previo accertamento effettuato dagli Enti medesimi del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”.
La regolarizzazione del rapporto locativo presuppone l’accertamento dei requisiti previsti per l’assegnazione ERP; nel caso deciso, il giudice ha ritenuto non provati l’effettiva occupazione dell’unità richiesta e il suo stato di agibilità.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi avviati su istanza dell’interessato, la comunicazione di avvio non è dovuta nei confronti dello stesso istante, che conosce già l’esistenza del procedimento.
- Quando l’atto ha natura vincolata, l’omissione della comunicazione di avvio non ne comporta l’annullamento se l’amministrazione dimostra che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; l’interessato deve indicare gli elementi che avrebbe potuto introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto condurre a un esito differente.
- La regolarizzazione di un rapporto locativo relativo a un alloggio ERP richiede la verifica dei requisiti previsti per l’assegnazione e la prova che il richiedente occupi effettivamente l’unità immobiliare oggetto della domanda; un certificato riferito al solo indirizzo dell’edificio non prova l’occupazione di una specifica unità quando nello stesso edificio ve ne sono più di una.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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