Sentenza del 15/03/2017 n. 6756 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica fiscale presso FV Spa, titolare di un deposito IVA, l’Agenzia contestò che N. Italia Srl avesse immesso solo virtualmente nel deposito merci extra-UE, omettendo così il pagamento dell’IVA all’importazione dovuta per il 2005. Irrogò la sanzione prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Dopo il rigetto del ricorso da parte della CTP di Livorno e la conferma della CTR Toscana, N. Italia Srl ricorse in Cassazione con cinque motivi: omessa pronuncia sul requisito soggettivo della sanzione; erronea esclusione dell’efficacia dell’IVA assolta mediante autofattura e reverse charge, con dedotta duplicazione d’imposta; contestazione dell’obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito; erronea individuazione e quantificazione della sanzione; omessa pronuncia sulla violazione del giusto procedimento. Chiese inoltre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. In corso di causa l’Amministrazione rideterminò la sanzione.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto che la rideterminazione della sanzione non facesse cessare la materia del contendere, poiché restava l’interesse a verificarne la congruità. Ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, i primi quattro motivi: ha confermato che per beneficiare del regime del deposito IVA è necessaria l’effettiva introduzione fisica della merce; tuttavia, se l’IVA è stata assolta tardivamente con reverse charge e non vi sono frode o danno al bilancio dello Stato, si tratta di una violazione formale e non può essere negata la detrazione. La sanzione va applicata secondo la disciplina generale dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e deve rispettare il principio di proporzionalità, anche nella misura rideterminata dall’Amministrazione. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata con rinvio alla stessa CTR, in diversa composizione, perché rivaluti la proporzionalità della sanzione e liquidi le spese del giudizio di legittimità. Il quinto motivo, relativo all’omessa pronuncia sul giusto procedimento, è stato rigettato perché la domanda risultava implicitamente respinta dalla decisione complessiva. La richiesta di nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata ritenuta non utile.
Norme richiamate
D.L. n. 331/1993, art. 50-bis, convertito dalla L. n. 427/1993
E' conforme a legge la statuizione che ha ribadito la necessità dell'effettivo inserimento della merce nel deposito IVA.
Il regime del deposito IVA presuppone l’effettiva introduzione fisica dei beni. L’introduzione solo virtuale non consente di differire l’IVA all’importazione.
Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 16, paragrafo 1
spetta agli Stati membri determinare le formalità che il soggetto passivo deve adempiere al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal pagamento dell'IVA in base alla suddetta disposizione
Gli Stati membri possono stabilire le formalità necessarie per accedere al regime di esenzione; nel sistema italiano, tra queste rientra l’introduzione fisica dei beni nel deposito.
Principio unionale di neutralità dell’IVA
la richiesta di un nuovo pagamento dell'IVA già assolta, senza che tale secondo pagamento conferisca un diritto di detrazione, non può considerarsi conforme al principio di neutralità dell'IVA.
Se l’imposta è già stata assolta tramite reverse charge, non è conforme alla neutralità imporne nuovamente il pagamento senza riconoscere la detrazione, in assenza di frode o danno erariale.
la cui applicazione, peraltro, alla luce della sopra citata decisione della Corte di Giustizia, non può comportare una determinazione della sanzione che ecceda il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione ed evitare l'evasione.
In assenza di una specifica sanzione per l’omesso o tardivo versamento, si applica la disciplina generale; la sanzione deve comunque essere proporzionata e non superare quanto necessario a garantire la riscossione e prevenire l’evasione.
Codice di procedura civile, art. 112
Nello specifico, la domanda è stata respinta in maniera espressa e nel suo insieme, con implicita motivazione di rigetto di ogni pretesa del contribuente diretta a dichiarare illegittima la pretesa fiscale.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione complessiva comporta il rigetto, anche implicito, della domanda o della censura non trattata con una statuizione separata.
Massime di principio
- Per beneficiare della sospensione dell’IVA connessa al deposito IVA, la sola registrazione documentale o l’introduzione virtuale dei beni non basta: occorre che la merce sia materialmente introdotta nel deposito.
- L’inosservanza della formalità di introduzione fisica può rendere l’IVA esigibile al momento dell’importazione, ma non giustifica automaticamente un secondo pagamento se l’imposta è già stata assolta in seguito tramite reverse charge.
- Quando il versamento tardivo non è accompagnato da frode né da un danno al bilancio pubblico, la violazione può avere natura formale: la sanzione non deve compromettere il diritto alla detrazione e deve essere proporzionata.
- La rideterminazione amministrativa della sanzione durante il giudizio non determina da sola la cessazione della controversia, se rimane da verificare la legittimità o la congruità della nuova quantificazione.
- L’omessa pronuncia richiede che manchi una decisione necessaria; può invece esservi rigetto implicito quando la domanda non esaminata espressamente sia incompatibile con l’esito e l’impostazione della sentenza.
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