Cassazione Penale, Sentenza n. 30430/2025 del 08/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per rissa aggravata (due fazioni contrapposte si sarebbero affrontate con calci, pugni e lanci di oggetti; Hernandez e un'altra persona riportarono lesioni) e per resistenza a pubblico ufficiale mediante istigazione della fazione avversa contro gli operanti. Il giudizio di merito si fondava sulle dichiarazioni dei poliziotti intervenuti e sui certificati medici del pronto soccorso. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) difetto e contraddittorietà della motivazione per non aver specificato il ruolo individuale nella rissa; 2) errata applicazione della legge e illogicità della motivazione in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale, contestando la mancata determinazione del contenuto dell'istigazione; 3) (solo Hernandez) omissione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per fatti commessi nel 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al reato di rissa quanto al secondo motivo (resistenza/istigazione): ha confermato che per il reato di rissa non è necessario descrivere nel dettaglio le singole azioni dei partecipanti purché risulti la partecipazione a una delle fazioni, pertanto ha respinto il primo motivo. Tuttavia ha accolto il secondo motivo perché la motivazione risultava contraddittoria e carente: era incoerente delineare due gruppi contrapposti e allo stesso tempo attribuire ai ricorrenti un'istigazione verso la fazione opposta senza specificare il contenuto delle frasi istigatorie né la loro idoneità a influenzare la volontà altrui. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, con la precisazione che il terzo motivo (art. 131-bis) è assorbito dall'accoglimento del secondo.
Norme richiamate
La Corte richiama il principio secondo cui per integrare la rissa è sufficiente l'esistenza di un conflitto tra gruppi contrapposti (almeno tre persone complessivamente) e la partecipazione del soggetto a una delle fazioni; non è necessaria la descrizione puntuale delle singole condotte del singolo corisssante
La questione sollevata concerne la possibile applicazione della causa di non punibilità introdotta dalla riforma (già oggetto di scrutinio in relazione alla data dei fatti); la Corte però ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del secondo motivo e ha osservato che l'applicabilità della norma dipende dalla data di commissione dei fatti rispetto alla riforma Cartabia
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 (Pagano), Rv. 278728-01
Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 - dep. 15/04/2020 - Pagano, Rv. 278728–01
Citata come precedente a sostegno del principio che, nel reato di rissa, non occorre determinare le singole condotte individuali dei partecipanti; è sufficiente l'accertamento della partecipazione a una delle fazioni contrapposte
Massime di principio
- Per il reato di rissa è spesso sufficiente provare l'esistenza di due o più fazioni contrapposte e la partecipazione del singolo a una di esse; non è sempre necessario dettagliare ogni singola azione compiuta da ciascun partecipante
- Per contestare il reato di resistenza a pubblico ufficiale fondata su istigazione occorre che la motivazione specifichi il contenuto delle frasi istigatorie e la loro idoneità a influenzare l'altrui comportamento: affermazioni vaghe o indeterminate possono determinare l'annullamento per carenza motivazionale
- Una ricostruzione processuale non deve essere logicamente contraddittoria: non è coerente sostenere contemporaneamente che due gruppi erano avversari e che membri di un gruppo istigavano l'altro a un'azione concertata contro terzi, senza spiegare il passaggio psicologico e comunicativo
- Le prove testimoniali degli agenti e i referti medici possono essere sufficienti a comprovare la rissa, ma occorre che la Corte espliciti con chiarezza il nesso tra quelle prove e le singole fattispecie contestate quando l'addebito richiede specificità (es. istigazione)
- Le riforme normative (es. la riforma Cartabia e l'art. 131-bis) vanno valutate rispetto alla data dei fatti: la loro applicabilità può essere esclusa o determinare effetti diversi a seconda del momento della commissione del reato
- In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che lamentano carenza o contraddittorietà della motivazione sono frequentemente decisivi quando la sentenza non chiarisce passaggi logici essenziali; può seguire annullamento con rinvio per integrazione motivazionale
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