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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30430/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per rissa aggravata (due fazioni contrapposte si sarebbero affrontate con calci, pugni e lanci di oggetti; Hernandez e un'altra persona riportarono lesioni) e per resistenza a pubblico ufficiale mediante istigazione della fazione avversa contro gli operanti. Il giudizio di merito si fondava sulle dichiarazioni dei poliziotti intervenuti e sui certificati medici del pronto soccorso. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) difetto e contraddittorietà della motivazione per non aver specificato il ruolo individuale nella rissa; 2) errata applicazione della legge e illogicità della motivazione in relazione alla resistenza a pubblico ufficiale, contestando la mancata determinazione del contenuto dell'istigazione; 3) (solo Hernandez) omissione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per fatti commessi nel 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al reato di rissa quanto al secondo motivo (resistenza/istigazione): ha confermato che per il reato di rissa non è necessario descrivere nel dettaglio le singole azioni dei partecipanti purché risulti la partecipazione a una delle fazioni, pertanto ha respinto il primo motivo. Tuttavia ha accolto il secondo motivo perché la motivazione risultava contraddittoria e carente: era incoerente delineare due gruppi contrapposti e allo stesso tempo attribuire ai ricorrenti un'istigazione verso la fazione opposta senza specificare il contenuto delle frasi istigatorie né la loro idoneità a influenzare la volontà altrui. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio, con la precisazione che il terzo motivo (art. 131-bis) è assorbito dall'accoglimento del secondo.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen. (rissa)

    La Corte richiama il principio secondo cui per integrare la rissa è sufficiente l'esistenza di un conflitto tra gruppi contrapposti (almeno tre persone complessivamente) e la partecipazione del soggetto a una delle fazioni; non è necessaria la descrizione puntuale delle singole condotte del singolo corisssante

  • art. 131-bis cod. pen.

    La questione sollevata concerne la possibile applicazione della causa di non punibilità introdotta dalla riforma (già oggetto di scrutinio in relazione alla data dei fatti); la Corte però ha ritenuto il motivo assorbito dall'accoglimento del secondo motivo e ha osservato che l'applicabilità della norma dipende dalla data di commissione dei fatti rispetto alla riforma Cartabia

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 (Pagano), Rv. 278728-01

    Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 - dep. 15/04/2020 - Pagano, Rv. 278728–01

    Citata come precedente a sostegno del principio che, nel reato di rissa, non occorre determinare le singole condotte individuali dei partecipanti; è sufficiente l'accertamento della partecipazione a una delle fazioni contrapposte

Massime di principio

  • Per il reato di rissa è spesso sufficiente provare l'esistenza di due o più fazioni contrapposte e la partecipazione del singolo a una di esse; non è sempre necessario dettagliare ogni singola azione compiuta da ciascun partecipante
  • Per contestare il reato di resistenza a pubblico ufficiale fondata su istigazione occorre che la motivazione specifichi il contenuto delle frasi istigatorie e la loro idoneità a influenzare l'altrui comportamento: affermazioni vaghe o indeterminate possono determinare l'annullamento per carenza motivazionale
  • Una ricostruzione processuale non deve essere logicamente contraddittoria: non è coerente sostenere contemporaneamente che due gruppi erano avversari e che membri di un gruppo istigavano l'altro a un'azione concertata contro terzi, senza spiegare il passaggio psicologico e comunicativo
  • Le prove testimoniali degli agenti e i referti medici possono essere sufficienti a comprovare la rissa, ma occorre che la Corte espliciti con chiarezza il nesso tra quelle prove e le singole fattispecie contestate quando l'addebito richiede specificità (es. istigazione)
  • Le riforme normative (es. la riforma Cartabia e l'art. 131-bis) vanno valutate rispetto alla data dei fatti: la loro applicabilità può essere esclusa o determinare effetti diversi a seconda del momento della commissione del reato
  • In sede di impugnazione in Cassazione, i motivi che lamentano carenza o contraddittorietà della motivazione sono frequentemente decisivi quando la sentenza non chiarisce passaggi logici essenziali; può seguire annullamento con rinvio per integrazione motivazionale

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